Cassazione Penale, Sentenza n. 7422/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 09/07/2024 con cui il Tribunale di Catanzaro, in sede di esecuzione e rinvio, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna relative a reati di associazione mafiosa, estorsione, omicidio, detenzione illegale di armi, rapine e ricettazione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto dei dati conoscitivi contenuti nelle sentenze acquisite (tra cui il riconoscimento della continuazione per alcuni reati in precedenti pronunce) e avesse contraddittoriamente escluso la riconducibilità di taluni reati (in particolare le rapine e i reati di estorsione e tentato omicidio) al medesimo disegno criminoso.
La decisione
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della continuazione tra le diverse condanne, motivando che alcuni reati risultano anteriori alla partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso "Rango-Zingari" (accertata dal luglio 2012), sicché non potevano essere ritenuti programmati al momento dell'adesione all'associazione. Analogamente è stata esclusa la continuità con le condanne pronunciate dalla Corte d'appello di Bari, essendo quella associazione giudicata non mafiosa in sede di cognizione e avendo i reati-fine (rapine, ricettazione) datazione e natura non riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della continuazione; il giudice ha ritenuto che i presupposti per la continuazione non sussistessero e che quindi non si fosse posta violazione della norma come dedotto dal ricorrente.
Norma sulla associazione di tipo mafioso. La Corte ha ricordato che la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è possibile solo se i reati-fine erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non può operarsi un automatismo riconoscendo sempre la continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo.
art. 416 cod. pen. (terzo comma)
Riferito alla associazione per delinquere; la decisione sottolinea che, quando l'associazione non è mafiosa, la valutazione della continuazione richiede gli ordinari criteri di collegamento e programmazione delle condotte.
Norma sull'omicidio; utilizzata come riferimento per i reati-fine oggetto delle diverse sentenze e valutata alla luce del principio secondo cui occorre verificare se l'omicidio fosse parte del disegno criminoso iniziale.
Norma sull'estorsione; il Tribunale ha esaminato la datazione degli episodi di estorsione per valutare la possibile programmazione in epoca compatibile con l'adesione all'associazione mafiosa.
Norma sulla rapina; le rapine censite sono state valutate nel loro contesto temporale e di contiguità con l'attività associativa, con esito negativo in ordine alla continuazione.
Norma sulla ricettazione; considerata tra i reati-fine per i quali il giudice ha verificato l'assenza di un disegno criminoso comune con l'associazione oggetto di altra sentenza.
Norma sull'occultamento di cadavere; richiamata quale reato oggetto di una delle sentenze acquisite e valutata nella ricostruzione temporale e fattuale ai fini della continuazione.
Norma sul tentativo; il reato di tentato omicidio è stato esaminato nella sua datazione e natura, risultando antecedente all'adesione all'associazione mafiosa, elemento decisivo per escludere la continuazione.
Norma richiamata con riferimento ad aggravanti speciali (in relazione a omicidio/reati associativi); utilizzata come riferimento normativo nelle sentenze acquisite, senza che ciò portasse a riconoscere automaticamente la continuazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati occorre dimostrare una programmazione iniziale e unitaria delle più condotte, non basta la mera commissione di reati in ambito associativo.
- La contiguità spazio-temporale, l'omogeneità delle modalità e del bene giuridico tutelato, la sistematicità e le abitudini criminose sono indicatori necessari da valutare nel loro complesso.
- Se alcuni reati risultano commessi in epoca anteriore all'ingresso del soggetto nell'associazione, ciò è decisivo per escludere che quei reati fossero programmati al momento dell'adesione e quindi per negare la continuazione.
- Le conclusioni emerse in fase di cognizione (es. riconoscimento del carattere mafioso o meno di un sodalizio) sono elementi che il giudice dell'esecuzione deve valutare nel complesso delle acquisizioni, ma non producono automatismi: ogni decisione sull'esecuzione richiede verifica specifica dei collegamenti tra le fattispecie.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di esaminare approfonditamente le sentenze acquisite per individuare dati sostanziali di collegamento; l'assenza di tale collegamento porta al rigetto dell'istanza di continuazione.
- Gli accertamenti sulla esistenza di un "medesimo disegno criminoso" non possono fondarsi solo su indici isolati: serve una valutazione complessiva che dimostri la programmazione dei reati successivi già nelle linee essenziali al momento del primo reato.
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