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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7711/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/10/2024 che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 01/03/2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato il permesso ex art. 30 Ord. pen. richiesto dal detenuto per partecipare al funerale del regista Paolo Taviani (celebrato il 4 marzo 2024). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge (art. 30 Ord. pen.) e vizi di motivazione, nonché richiamato l'art. 27 Cost. e prospettato una questione di costituzionalità, sostenendo che non era stato valutato il vincolo affettivo instaurato con il defunto e l'intenso impatto emotivo del decesso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il permesso era stato richiesto per un evento (il funerale) già avvenuto il 4 marzo 2024, perciò al momento della proposizione e della decisione mancava l'interesse concreto, attuale e idoneo a determinare un vantaggio giuridico. La Corte ha richiamato la nozione di interesse all'impugnazione prevista dall'art. 568, comma 4, c.p.p., nella sua accezione utilitaristica e temporale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende come sanzione valutata equa per la colpa nella proposizione dell'impugnazione evidentemente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 30 Ord. pen.

    Il permesso previsto dall'art. 30 è uno strumento eccezionale destinato a eventi di particolare gravità e, di norma, collegati all'ambito familiare del detenuto; nel caso, il giudice di merito ha ritenuto non sussistere i presupposti per il rilascio.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata dal ricorrente per profili di diritto alla dignità e trattamento umano, ma il giudice di legittimità non ha esaminato la questione nel merito perché ha escluso l'interesse processuale alla impugnazione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito soggettivo dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha richiamato l'idea che l'interesse deve essere concreto, immediato e sussistere al momento della proposizione e della decisione dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato o colposamente privo di interesse; applicata per imporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a supporto della valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione e della legittimità della sanzione per ricorsi intempestivi o manifestamente infondati.

  • Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per la definizione dell'interesse all'impugnazione nel processo penale come interesse utilitaristico e per i criteri di valutazione della sua sussistenza.

  • Sez. U. n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)

    Giurisprudenza richiamata sul requisito temporale dell'interesse all'impugnazione: deve sussistere al momento della proposizione e al momento della decisione affinché l'impugnazione abbia rilevanza.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare nel processo penale è un requisito utilitaristico e temporale: deve essere concreto, immediato e sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione dell'atto impugnato.
  • Se il provvedimento impugnato riguarda l'autorizzazione a partecipare a un fatto determinato (es. funerale) e l'evento è già avvenuto prima della decisione, l'impugnazione è priva di interesse e quindi inammissibile.
  • I permessi ex art. 30 Ord. pen. sono strumenti eccezionali generalmente riservati a eventi di particolare gravità, di norma legati all'ambito familiare; legami affettivi con persone non appartenenti alla sfera familiare sono difficili da far valere come presupposto sufficiente.
  • È necessario valutare la tempestività e la rilevanza concreta della richiesta: se l'evento è imminente o futuro, è opportuno attivare subito tutte le vie previste (reclamo, misure urgenti) per evitare la perdita dell'interesse.
  • La proposizione di impugnazioni manifestamente prive di interesse può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare preliminarmente la sussistenza dell'interesse prima di impugnare è essenziale.
  • Se si ritiene che un divieto di permesso leda diritti costituzionali (es. dignità, relazioni affettive), occorre documentare concretamente la rilevanza del legame e, se necessario, prospettare la questione di legittimità costituzionale solo quando l'interesse processuale è certo.

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