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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23627/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza, per il periodo 2008-2010, dei contributi previdenziali dovuti alla cassa professionale dei geometri. La Corte d'appello, confermando il Tribunale, ha ritenuto dovuto il contributo in quanto l'iscrizione all'albo professionale integra una presunzione legale di esercizio della professione libero-professionale, superabile con prova contraria, che nel caso concreto non sarebbe stata fornita. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e delle conseguenti pretese contributive; (2) violazione dell'art. 26 della legge n. 37/1967, deducendo che l'attività professionale sarebbe stata solo occasionale e che, essendo egli già assoggettato a previdenza obbligatoria come lavoratore subordinato, avrebbe dovuto essere escluso dall'iscrizione alla cassa; (3) violazione della legge n. 335/1995, assumendo l'intervenuta prescrizione quinquennale perché non avrebbe ricevuto atti interruttivi e non sarebbe stato consapevole della propria casella PEC. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando il principio secondo cui, per l'iscrizione e il contributo minimo dovuti alla cassa dei geometri privatizzata, è sufficiente l'iscrizione all'albo, essendo irrilevanti l'occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per mancato rispetto degli oneri di allegazione e trascrizione, poiché non erano stati adeguatamente contestati l'accertamento della Corte territoriale sulla PEC e la missiva interruttiva inviata dalla cassa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto dovuti i contributi alla cassa previdenziale dei geometri per il periodo contestato. Sul punto prescrizionale ha ritenuto inammissibile la censura, perché il ricorrente non aveva specificamente attaccato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice d'appello sulla validità dell'atto interruttivo inviato via PEC e non aveva adempiuto agli oneri di specificazione e allegazione richiesti per il ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, d.lgs. n. 509/1994

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità dell'iscrizione d'ufficio e delle pretese contributive, ma la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ne conferma la compatibilità con l'obbligo contributivo fondato sull'iscrizione all'albo e sulla disciplina regolamentare della cassa privatizzata.

  • art. 26, legge n. 37/1967

    "I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa"

    La Corte non accoglie la lettura proposta dal ricorrente e valorizza invece la disciplina della cassa e la presunzione di esercizio professionale connessa all'iscrizione all'albo, ritenendo irrilevante l'occasionalità dell'attività e il fatto di essere già assicurato come lavoratore dipendente.

  • legge n. 335/1995

    È richiamata in relazione alla disciplina previdenziale e alla prescrizione; nel caso concreto il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo adeguatamente contestato l'atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere in modo specifico le ragioni di censura e i dati necessari alla loro valutazione.

  • art. 369, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama l'onere di allegazione e produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato nel rito camerale seguito per la definizione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Per le casse previdenziali privatizzate, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé il presupposto sufficiente dell'obbligo contributivo, quando la disciplina regolamentare lo preveda, anche se l'attività libero-professionale sia svolta in modo occasionale o non produca reddito.
  • L'esistenza di altra attività lavorativa soggetta a previdenza obbligatoria non esclude automaticamente l'obbligo di contribuzione alla cassa professionale, se la normativa di settore non prevede un'esenzione compatibile con la posizione concreta dell'iscritto.
  • Nel ricorso per cassazione le censure che investono accertamenti di fatto devono essere formulate con specificità e devono indicare e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della prescrizione non può limitarsi ad affermazioni generiche: occorre confrontarsi con l'accertamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneità dell'atto interruttivo.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, cioè contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della fondatezza dei motivi senza rinvii a fonti esterne al ricorso stesso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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