Cassazione Penale, Ordinanza n. 04649/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. La decisione di merito aveva valorizzato la ricaduta in comportamenti devianti in epoca recente, successiva alla commissione di gravissimi reati che avevano determinato un lungo periodo di detenzione, nonché le negative informazioni dei Carabinieri. In cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la genericità delle informazioni di polizia e richiamando, quale elemento a lui favorevole, l'intervenuta assoluzione per un delitto di ricettazione del 2016, ritenuto non decisivo dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto un giudizio prognostico immune da vizi logici, fondato su elementi procedimentali adeguati, in particolare sulla recente ricaduta nella devianza e sulle informazioni sfavorevoli provenienti dalle forze dell'ordine. I motivi di ricorso sono stati giudicati meramente fattuali e assertivi, senza individuare reali fratture logiche nella motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
affidamento in prova al servizio sociale
L'affidamento in prova è qualificato come misura alternativa alla detenzione, finalizzata alla rieducazione e risocializzazione del condannato, concedibile quando il giudizio prognostico sulla sua efficacia sia favorevole.
condanna al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione complessiva e prognostica della personalità del condannato, considerando non solo la gravità del reato e i precedenti, ma anche la condotta successiva, la vita attuale e gli elementi positivi idonei a prevedere il buon esito della misura.
- Ai fini della concessione della misura alternativa non è necessario che il condannato dimostri una completa revisione critica del passato; è sufficiente che dagli elementi acquisiti risulti almeno avviato un processo di consapevolezza e cambiamento.
- In sede di legittimità la valutazione del tribunale di sorveglianza sulla prognosi di affidabilità non è censurabile se sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente, basata su un'esauriente ricognizione degli elementi rilevanti.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego dell'affidamento in prova non può limitarsi a una mera contestazione in fatto o alla contrapposizione di una lettura alternativa delle emergenze, ma deve evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Elementi come la gravità dei reati, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, automaticamente decisivi in senso negativo; allo stesso modo, un'assoluzione per fatti diversi non è di per sé sufficiente a superare un giudizio prognostico sfavorevole fondato su altri elementi attuali.
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