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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. 209642 del 11.11.2021 – divieto di prosecuzione attività “palestra” denominata “Power Fitness” cf. 92056770800 adottato dal Comune di Reggio Calabria Settore Sviluppo Economico e Sport e notificato in data 12.11.2021.

Giustizia amministrativa202200020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione, con effetto immediato, dell'attività di palestra denominata "Power Fitness"

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato il provvedimento comunale adottato sulla base di una nota dei Carabinieri NAS, con il quale era stata vietata la prosecuzione dell'attività di palestra per la ritenuta mancanza della documentazione relativa alla conduzione dell'attività e dei requisiti tecnici, igienico-sanitari, antinfortunistici, antincendio e soggettivi richiesti. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1-bis, 3, 7 e 19 della l. 241/1990 e del d.lgs. 222/2016, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto avviare un'istruttoria adeguata e consentire la partecipazione procedimentale, non trattandosi di un atto vincolato; che, in quanto circolo privato non somministrante alimenti e bevande, non necessitava di autorizzazione per l'attività concretamente svolta; e che il Comune avrebbe dovuto indicare le misure necessarie per conformare l'attività ai requisiti di legge, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990. Dopo l'adozione del divieto, l'associazione ha trasmesso la Segnalazione Certificata di Agibilità dei locali e ha presentato una SCIA per l'avvio dell'attività di circolo privato senza somministrazione.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro il divieto comunale. Ha rilevato che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. La dichiarazione dell'associazione è stata ritenuta chiara e idonea a determinare l'improcedibilità, anche perché la successiva presentazione della SCIA aveva consentito la ripresa dell'attività. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità solo dopo il provvedimento impugnato e del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato dopo la presentazione della SCIA che aveva consentito la ripresa dell'attività.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA presentata per l'avvio dell'attività di circolo privato ha consentito la ripresa immediata dell'attività, incidendo sulla permanenza dell'interesse alla decisione sul divieto precedentemente impugnato.

  • artt. 7 e 19 l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e l'obbligo dell'amministrazione di indicare le misure necessarie alla conformazione dell'attività; tali questioni non sono state esaminate per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
  • La dichiarazione chiara del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La presentazione di una SCIA successiva al provvedimento impugnato, quando consente la ripresa dell'attività, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente divieto di prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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