Cassazione Penale, Sentenza n. 02253/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. e apparente e lacunosa motivazione del Tribunale sulla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, senza adeguata risposta alle deduzioni difensive e senza considerare la diversità di trattamento rispetto ad altri coindagati; 2) violazione degli artt. 15 c.p. e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per non aver valutato che le condotte contestate (eventuali truffe) potevano essere in realtà riconducibili a dichiarazioni infedeli "sotto soglia" non punibili, con conseguente incompatibilità della ricostruzione dell'associazione per delinquere; 3) violazione dell'art. 240 c.p. per omessa valutazione dell'attuale periculum in mora, mancata esclusione di solidarietà passiva e mancata individuazione del profitto specifico conseguito dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame dell'appello cautelare reale. Motivi: insufficiente e non compiuta ricostruzione fattuale e motivazione del Tribunale in merito a gravità indiziaria e periculum; carenza della domanda cautelare perché il pubblico ministero deve indicare espressamente per quali titoli di reato chiede la misura reale; mancata verifica che i reati fiscali contestati superino le soglie previste dalla normativa tributaria per essere penalmente rilevanti; necessità di valutare se l'associazione possa aver prodotto un profitto autonomo rispetto ai reati fine e, comunque, di quantificare in maniera motivata l'eventuale profitto individuale ai fini del sequestro/confisca (escludendo la solidarietà passiva salvo impossibilità di individuazione della quota). La mancanza di adeguata motivazione sul periculum in mora e sulla quantificazione degli importi ha imposto l'annullamento.
Norme richiamate
Riferimento all'associazione per delinquere; la Corte discute se l'associazione possa produrre un profitto autonomo distinto dai profitti dei reati fine, richiamando la giurisprudenza che ammette tale profitto autonomo ma anche l'orientamento contrario
Contestazione del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato come possibile reato fine dell'associazione; la Corte osserva il rapporto di specialità con le fattispecie tributarie
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Dichiarazione infedele: la Corte ricorda le soglie che rendono penalmente rilevante la fattispecie tributaria e sottolinea che, se le soglie non risultano superate, le condotte potrebbero non costituire reato penalmente rilevante, con effetti sulla configurabilità del reato associativo
Richiamato in relazione all'onere motivazionale del giudice del riesame sulla sussistenza della gravità indiziaria; la sentenza censura motivazioni laconiche e non rispondenti alle deduzioni difensive
Riferimento al rapporto di specialità tra fattispecie penali e tributarie, nella prospettiva della riqualificazione delle condotte contestate
Richiesta di valutazione dell'esistenza di un periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte rimarca l'obbligo di motivare il periculum in relazione al rischio di dispersione o dissipazione dei beni
art. 24-ter d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Richiamato indirettamente per mostrare che, nella disciplina della responsabilità degli enti, è previsto il concetto di profitto anche in relazione al reato associativo, utilizzato dalla Corte come supporto ermeneutico per riconoscere la possibile autonomia del profitto dell'associazione
Massime di principio
- Il pubblico ministero che chiede misure reali deve indicare espressamente per quali imputazioni e sulla base di quali elementi richiede la misura; richieste implicite o generiche possono creare vizio di domanda cautelare
- Il giudice del riesame deve fornire motivazione chiara e specifica sia sulla gravità indiziaria sia sul periculum in mora: affermazioni laconiche o non rispondenti alle deduzioni difensive possono determinare annullamento
- Prima di ritenere penalmente rilevanti condotte fiscali, il giudice deve verificare il superamento delle soglie previste dalla normativa tributaria (art. 4 d.lgs. 74/2000); in assenza di superamento, le condotte possono essere non penalmente rilevanti e, quindi, incidere sulla configurabilità dell'associazione per delinquere
- In presenza di reato associativo va valutata la possibile esistenza di un "profitto" autonomo generato dall'associazione distinto dai profitti dei reati fine; la giurisprudenza non è univoca e il giudice deve motivare la scelta interpretativa
- Nel sequestro/preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare il periculum in mora riferendolo a concrete ragioni di rischio per i beni (modifiche, dispersione, alienazione, deterioramento, utilizzo)
- In caso di concorso di persone nel reato, la confisca (e il sequestro finalizzato) deve essere determinata limitatamente alla quota di profitto individualmente accertata; solo se la quota non è individuabile è legittima una ripartizione in parti uguali
- La mancata ricostruzione fattuale compiuta e la carenza motivazionale su punti decisivi comportano l'annullamento dell'atto cautelare e il rinvio per nuovo giudizio
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