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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34585/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia trae origine da una lunga vicenda iniziata negli anni '70 relativa all'occupazione illegittima di un terreno. La Corte d'appello di Messina aveva liquidato il risarcimento del danno in favore della proprietaria che aveva agito in giudizio, ma aveva limitato la condanna a un terzo del danno, ritenendo che il fondo fosse in comproprietà con le sorelle e che, per le altre quote, fosse passato in giudicato il rigetto nei rispettivi confronti. La parte interessata ha quindi proposto ricorso per cassazione; il secondo motivo del ricorso era volto a contestare la riduzione del quantum, assumendo che la Corte d'appello non avesse considerato documenti e vicende successive che dimostravano l'avvenuta divisione del fondo e la proprietà esclusiva delle porzioni interessate dal danno. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile quel motivo per difetto di specificità, rilevando che non era stato indicato dove fosse stata formulata in appello la domanda di risarcimento per l'intero. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto perché la Cassazione avrebbe supposto l'inesistenza o il mancato deposito dei documenti comprovanti la proprietà esclusiva e avrebbe erroneamente ritenuto non dedotta in appello la domanda di danno integrale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione giuridica e la lettura del ricorso originario compiute dalla precedente ordinanza di legittimità. In particolare, ha osservato che la Cassazione non aveva negato l'esistenza dei documenti sulla proprietà esclusiva, ma aveva dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità, poiché non risultava adeguatamente indicato dove fosse stata formulata in appello la domanda di risarcimento per l'intero. La doglianza, inoltre, riguardava semmai un errore imputabile alla sentenza di merito, non alla sentenza della Cassazione, e comunque integrava un errore di giudizio e non un errore di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita il rimedio revocatorio avverso le sentenze della Corte di cassazione ai soli errori di fatto percettivi e autonomi rispetto alla valutazione giuridica

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione degli atti o documenti e non in un errore di giudizio

  • art. 394, primo comma, n. 4, c.p.c.

    se l'errore riguarda la decisione di merito, la parte deve impugnare la sentenza di merito e non può far valere successivamente l'errore contro la Cassazione

  • art. 398 c.p.c.

    conferma che il rimedio deve essere azionato contro il provvedimento che ha effettivamente commesso l'errore di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa soltanto per errore di fatto meramente percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di legittimità e autonomamente incidente sulla decisione impugnata.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, miri a contestare la valutazione, l'interpretazione o la specificità di un motivo di ricorso compiute dalla Corte di cassazione.
  • L'errore di fatto idoneo a fondare revocazione deve riguardare atti e documenti esaminati direttamente dalla Corte di cassazione; se l'errore dedotto concerne il giudizio di merito, il rimedio va proposto contro la decisione di merito, non contro la successiva pronuncia di legittimità.
  • La mancata indicazione specifica, nel ricorso per cassazione, del punto dell'atto di appello in cui una domanda o una censura sarebbero state formulate può giustificare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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