Cassazione Civile, Ordinanza n. 15035/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di un creditore anteriore al concordato preventivo omologato di una società, che lamentava l’inadempimento del piano concordatario in fase esecutiva e chiedeva la dichiarazione di fallimento della debitrice. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo della società contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo che nel concordato con cessione dei beni la mancata realizzazione della causa concreta del piano e l’incapienza rispetto ai crediti privilegiati e chirografari legittimassero la risoluzione del concordato e il successivo fallimento, anche in assenza di una previa pronuncia passata in giudicato. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 161, 184 e 186 l.f., sostenendo che nel concordato con cessione dei beni, specie nella disciplina anteriore alla novella del 2015, il debitore non assume un obbligo di garantire il soddisfacimento dei creditori ma solo di mettere i beni a disposizione per la liquidazione, sicché non vi sarebbe una immediata esdebitazione né una responsabilità per mancata percentuale promessa; 2) illegittimità del cd. fallimento dichiarato omisso medio, cioè senza previa risoluzione del concordato; 3) difetto di legittimazione del creditore anteriore al concordato a richiedere il fallimento ai sensi dell’art. 6 l.f.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che anche nel concordato con cessione dei beni, nel regime anteriore al d.l. n. 83/2015, non esiste un effetto esdebitatorio immediato per sola omologa; la proposta deve comunque perseguire la propria causa concreta, cioè un effettivo soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori. In caso di radicale difetto di causa concreta e di inadempimento non di scarsa importanza, il concordato può essere risolto, e la risoluzione è immediatamente esecutiva. La dichiarazione di fallimento può intervenire anche contestualmente o comunque senza attendere il giudicato sulla risoluzione, purché sussistano i presupposti sostanziali e procedimentali del fallimento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la distinzione tra la qualità di creditore legittimato a chiedere la risoluzione del concordato e i requisiti per l’istruttoria prefallimentare; nella specie il ricorso è risultato altresì carente di adeguata esposizione dei fatti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161 l.f.
il piano deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; tale previsione si coordina con la nozione di causa concreta del concordato
art. 184 l.f.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti del concordato e alla pretesa esdebitazione
art. 186 l.f.
la risoluzione del concordato è possibile in caso di inadempimento non di scarsa importanza; la sentenza di risoluzione è immediatamente esecutiva
art. 160 l.f.
il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni
art. 137 l.f.
richiamato in via analogica per affermare l’immediata esecutività della sentenza che risolve il concordato
art. 6 l.f.
la legittimazione del creditore anteriore a chiedere il fallimento va distinta dai requisiti procedimentali dell’istruttoria prefallimentare
art. 15 l.f.
evocato per distinguere i limiti tipologici del creditore legittimato rispetto alla procedibilità della domanda di fallimento
art. 5 l.f.
l’insolvenza va accertata nella sua attualità, considerando sia il passivo originario sia quello sopravvenuto in prededuzione
il ricorso è inammissibile se omette una sommaria esposizione dei fatti di causa
dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
richiamato come base per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto
richiamata quale fonte della modifica sull’ulteriore contributo unificato
Cass. S.U. 1521/2013
definisce la nozione di causa concreta del concordato preventivo
Cass. S.U. 8053/2014
limita il sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto del giudice di merito
Cass. 20652/2019
conferma la risoluzione del concordato con cessione dei beni quando venga meno la funzione di soddisfare i creditori
Cass. S.U. 4696/2022
ribadisce l’orientamento sulla possibilità di fallimento anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato
Cass. S.U. 9935/2015
afferma che l’esaurimento della procedura concordataria non ostacola la dichiarazione di fallimento quando la procedura è terminata per risoluzione o annullamento
Cass. S.U. 9936/2015
coerente con il principio sulla fine della pendenza concordataria ai fini del fallimento
Cass. 14788/2016
l’immediata esecutività della pronuncia di annullamento impedisce di considerare ancora pendenza ostativa alla prosecuzione del prefallimentare
Cass. 24962/2017
estende il principio anche all’ipotesi di risoluzione del concordato
Cass. 17703/17
richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento
Cass. 29632/17
richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento
Cass. 26002/18
richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento
Cass. 12085/20
richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento
Cass. S.U. 4315/2020
afferma i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con cessione dei beni, anche nel regime anteriore alla riforma del 2015, non opera un’esdebitazione immediata per il solo fatto dell’omologazione: il soddisfacimento dei creditori e la regolare esecuzione del piano restano essenziali alla funzione del concordato.
- La causa concreta del concordato coincide con un effettivo, sia pure parziale, soddisfacimento dei creditori; se il piano è strutturalmente incapace di realizzarlo, il concordato è risolvibile per venir meno della sua funzione economico-sociale.
- Ai fini della risoluzione del concordato rileva l’inadempimento non di scarsa importanza valutato in concreto, anche rispetto alla percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta, ancorché il debitore non abbia assunto una garanzia espressa del risultato.
- La sentenza che risolve il concordato preventivo è immediatamente esecutiva; la dichiarazione di fallimento può essere pronunciata anche prima del passaggio in giudicato della risoluzione, se ricorrono i presupposti sostanziali e procedurali del fallimento.
- La legittimazione del creditore a chiedere la risoluzione del concordato non coincide con i requisiti necessari per l’istruttoria prefallimentare: nel primo caso basta la qualità di creditore e un inadempimento di non scarsa importanza, nel secondo occorre l’accertamento dei presupposti del fallimento, compreso il superamento della soglia di debiti esigibili risultante dagli atti.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non censuri specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata o che ometta una sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c.
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