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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15035/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di un creditore anteriore al concordato preventivo omologato di una società, che lamentava l’inadempimento del piano concordatario in fase esecutiva e chiedeva la dichiarazione di fallimento della debitrice. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo della società contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo che nel concordato con cessione dei beni la mancata realizzazione della causa concreta del piano e l’incapienza rispetto ai crediti privilegiati e chirografari legittimassero la risoluzione del concordato e il successivo fallimento, anche in assenza di una previa pronuncia passata in giudicato. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 161, 184 e 186 l.f., sostenendo che nel concordato con cessione dei beni, specie nella disciplina anteriore alla novella del 2015, il debitore non assume un obbligo di garantire il soddisfacimento dei creditori ma solo di mettere i beni a disposizione per la liquidazione, sicché non vi sarebbe una immediata esdebitazione né una responsabilità per mancata percentuale promessa; 2) illegittimità del cd. fallimento dichiarato omisso medio, cioè senza previa risoluzione del concordato; 3) difetto di legittimazione del creditore anteriore al concordato a richiedere il fallimento ai sensi dell’art. 6 l.f.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che anche nel concordato con cessione dei beni, nel regime anteriore al d.l. n. 83/2015, non esiste un effetto esdebitatorio immediato per sola omologa; la proposta deve comunque perseguire la propria causa concreta, cioè un effettivo soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori. In caso di radicale difetto di causa concreta e di inadempimento non di scarsa importanza, il concordato può essere risolto, e la risoluzione è immediatamente esecutiva. La dichiarazione di fallimento può intervenire anche contestualmente o comunque senza attendere il giudicato sulla risoluzione, purché sussistano i presupposti sostanziali e procedimentali del fallimento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la distinzione tra la qualità di creditore legittimato a chiedere la risoluzione del concordato e i requisiti per l’istruttoria prefallimentare; nella specie il ricorso è risultato altresì carente di adeguata esposizione dei fatti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 l.f.

    il piano deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; tale previsione si coordina con la nozione di causa concreta del concordato

  • art. 184 l.f.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti del concordato e alla pretesa esdebitazione

  • art. 186 l.f.

    la risoluzione del concordato è possibile in caso di inadempimento non di scarsa importanza; la sentenza di risoluzione è immediatamente esecutiva

  • art. 160 l.f.

    il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni

  • art. 137 l.f.

    richiamato in via analogica per affermare l’immediata esecutività della sentenza che risolve il concordato

  • art. 6 l.f.

    la legittimazione del creditore anteriore a chiedere il fallimento va distinta dai requisiti procedimentali dell’istruttoria prefallimentare

  • art. 15 l.f.

    evocato per distinguere i limiti tipologici del creditore legittimato rispetto alla procedibilità della domanda di fallimento

  • art. 5 l.f.

    l’insolvenza va accertata nella sua attualità, considerando sia il passivo originario sia quello sopravvenuto in prededuzione

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se omette una sommaria esposizione dei fatti di causa

  • d.P.R. 115/02

    dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • d.P.R. 115/02

    richiamato come base per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto

  • l. 228/12

    richiamata quale fonte della modifica sull’ulteriore contributo unificato

  • Cass. S.U. 1521/2013

    definisce la nozione di causa concreta del concordato preventivo

  • Cass. S.U. 8053/2014

    limita il sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto del giudice di merito

  • Cass. 20652/2019

    conferma la risoluzione del concordato con cessione dei beni quando venga meno la funzione di soddisfare i creditori

  • Cass. S.U. 4696/2022

    ribadisce l’orientamento sulla possibilità di fallimento anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato

  • Cass. S.U. 9935/2015

    afferma che l’esaurimento della procedura concordataria non ostacola la dichiarazione di fallimento quando la procedura è terminata per risoluzione o annullamento

  • Cass. S.U. 9936/2015

    coerente con il principio sulla fine della pendenza concordataria ai fini del fallimento

  • Cass. 14788/2016

    l’immediata esecutività della pronuncia di annullamento impedisce di considerare ancora pendenza ostativa alla prosecuzione del prefallimentare

  • Cass. 24962/2017

    estende il principio anche all’ipotesi di risoluzione del concordato

  • Cass. 17703/17

    richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento

  • Cass. 29632/17

    richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento

  • Cass. 26002/18

    richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento

  • Cass. 12085/20

    richiamata tra i precedenti conformi sull’immediata esecutività e fallimento

  • Cass. S.U. 4315/2020

    afferma i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, anche nel regime anteriore alla riforma del 2015, non opera un’esdebitazione immediata per il solo fatto dell’omologazione: il soddisfacimento dei creditori e la regolare esecuzione del piano restano essenziali alla funzione del concordato.
  • La causa concreta del concordato coincide con un effettivo, sia pure parziale, soddisfacimento dei creditori; se il piano è strutturalmente incapace di realizzarlo, il concordato è risolvibile per venir meno della sua funzione economico-sociale.
  • Ai fini della risoluzione del concordato rileva l’inadempimento non di scarsa importanza valutato in concreto, anche rispetto alla percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta, ancorché il debitore non abbia assunto una garanzia espressa del risultato.
  • La sentenza che risolve il concordato preventivo è immediatamente esecutiva; la dichiarazione di fallimento può essere pronunciata anche prima del passaggio in giudicato della risoluzione, se ricorrono i presupposti sostanziali e procedurali del fallimento.
  • La legittimazione del creditore a chiedere la risoluzione del concordato non coincide con i requisiti necessari per l’istruttoria prefallimentare: nel primo caso basta la qualità di creditore e un inadempimento di non scarsa importanza, nel secondo occorre l’accertamento dei presupposti del fallimento, compreso il superamento della soglia di debiti esigibili risultante dagli atti.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non censuri specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata o che ometta una sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicatoOnere della prova

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