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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05413/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo: 1) vizio di motivazione sulla mancata esclusione dell'imputabilità per vizio totale o parziale di mente in ragione di un disturbo schizoaffettivo diagnosticato nel 2015 (con riferimenti ad episodi del 2003 e 2015, sospensione della terapia e remissione non dimostrata); 2) vizio di motivazione sull'aggravante della crudeltà, deducendo che il numero e la reiterazione dei colpi non sono sufficienti e che le condizioni psicoemotive avrebbero dovuto escludere la freddezza richiesta dall'aggravante; 3) vizio di motivazione sull'aggravante della relazione affettiva, sostenendo che la relazione era cessata e che non sussisteva approfittamento della fiducia; 4) vizio di motivazione sulla non prevalenza delle attenuanti generiche e sulla misura della pena ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui: a) la perizia del CTU (prof. Ricci) e le risultanze dibattimentali dimostrano la remissione clinica del disturbo schizoaffettivo al momento del fatto e l'assenza di nesso eziologico tra eventuale patologia pregressa e la condotta; la capacità di intendere e di volere è stata ritenuta integra; b) l'aggravante della crudeltà è stata ritenuta sussistente sulla base delle modalità dell'azione e degli esiti autoptici (colpi multipli, ferite inferte anche da tergo, percosse con il capo contro gli scogli) che denotano sofferenze aggiuntive e atteggiamento interiore particolarmente riprovevole; c) l'aggravante per relazione affettiva è stata ritenuta applicabile nonostante la convivenza fosse cessata, perché era comprovato un legame di fiducia e contatti continuativi e perché l'imputato ha approfittato della fiducia della vittima (anche avendo consumato un rapporto sessuale prima dell'omicidio); d) le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti e la pena base adottata (confermata in appello) è congrua; e) è stata esclusa l'aggravante della premeditazione da parte della Corte d'appello, senza però incidere sulle conclusioni circa l'organizzazione della condotta; inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in complessivi euro 15.000 per alcuni difensori) e ha disposto l'oscuramento dei dati relativi alle condizioni di salute mentale dell'imputato. Il ricorso è stato quindi respinto e la sentenza impugnata è stata confermata nei punti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 577 cod. pen. (comma 1, n.1)

    Aggravante per delitto commesso nei confronti di persona legata da relazione affettiva; la Corte interpreta la nozione in senso ampio, applicabile anche senza convivenza stabile se sussiste un rapporto di fiducia e vulnerabilità della vittima

  • art. 61 cod. pen. (primo comma, n.4)

    Aggravante della crudeltà: va valutata sulla base delle modalità della condotta e delle sofferenze aggiuntive inflitte rispetto alla normalità causale dell'evento morte

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in chiave di proporzionalità della pena; la Corte richiama il principio che la pena deve adeguarsi al disvalore soggettivo del fatto, ma ritiene in concreto non prevalenti le attenuanti

  • art. 575 cod. pen.

    Norma di riferimento per la determinazione della pena base per l'omicidio; la Corte di merito ha valutato la pena in relazione all'intensità del dolo e alle aggravanti/attenuanti

  • art. 612-bis e art. 609-ter cod. pen.

    Richiamati per analogia nella definizione della relazione affettiva e del concetto di abuso di fiducia come fondamento della aggravante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese del ricorso in caso di rigetto; applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato; richiamate per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016 (Del Vecchio)

    Principio secondo cui la circostanza aggravante della crudeltà è soggettiva e va accertata mediante valutazione complessiva delle modalità dell'azione e delle circostanze concrete

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005 (Raso)

    Principi su imputabilità e infermità mentale: anche disturbi della personalità possono integrare infermità, purché di sufficiente gravità e con nesso eziologico col reato

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019 (Mazzeo)

    Conferma e chiarisce che i disturbi della personalità possono rilevare ai fini dell'imputabilità solo se incidono concretamente sulla capacità di intendere o volere e se sussiste nesso causale con la condotta

Massime di principio

  • La sussistenza di un disturbo psichiatrico pregresso non esclude automaticamente l'imputabilità: è necessario provare che il disturbo fosse attivo e che vi fosse un nesso eziologico diretto con la condotta criminosa al momento del fatto
  • La remissione clinica attestata da perizia autorevole e la presenza di condotte successive coerenti e organizzate (occultamento del cadavere, cambi d'abito, tentativi di depistaggio) rafforzano la valutazione di piena capacità di intendere e di volere
  • Il numero o la reiterazione di colpi non costituiscono automaticamente la prova della crudeltà: va compiuta una valutazione globale delle modalità del fatto e delle sofferenze aggiuntive inflitte, nonché del quadro soggettivo dell'agente
  • L'aggravante per relazione affettiva può trovare applicazione anche in assenza di convivenza stabile, quando esista un rapporto di fiducia tale da rendere la vittima particolarmente vulnerabile e quando l'autore abbia approfittato di tale rapporto
  • La distinzione tra organizzazione della condotta e premeditazione è rilevante: azioni pianificate o poste in essere per nascondere il fatto non implicano necessariamente l'elemento cronologico della premeditazione
  • Le attenuanti generiche devono essere valutate in rapporto alle aggravanti e all'intensità del dolo; lo stato emotivo o lo stress che non costituiscono infermità rilevante non bastano a prevalere sulle aggravanti quando il quadro probatorio ne evidenzia la gravità

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