Cassazione Penale, Sentenza n. 05413/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo: 1) vizio di motivazione sulla mancata esclusione dell'imputabilità per vizio totale o parziale di mente in ragione di un disturbo schizoaffettivo diagnosticato nel 2015 (con riferimenti ad episodi del 2003 e 2015, sospensione della terapia e remissione non dimostrata); 2) vizio di motivazione sull'aggravante della crudeltà, deducendo che il numero e la reiterazione dei colpi non sono sufficienti e che le condizioni psicoemotive avrebbero dovuto escludere la freddezza richiesta dall'aggravante; 3) vizio di motivazione sull'aggravante della relazione affettiva, sostenendo che la relazione era cessata e che non sussisteva approfittamento della fiducia; 4) vizio di motivazione sulla non prevalenza delle attenuanti generiche e sulla misura della pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui: a) la perizia del CTU (prof. Ricci) e le risultanze dibattimentali dimostrano la remissione clinica del disturbo schizoaffettivo al momento del fatto e l'assenza di nesso eziologico tra eventuale patologia pregressa e la condotta; la capacità di intendere e di volere è stata ritenuta integra; b) l'aggravante della crudeltà è stata ritenuta sussistente sulla base delle modalità dell'azione e degli esiti autoptici (colpi multipli, ferite inferte anche da tergo, percosse con il capo contro gli scogli) che denotano sofferenze aggiuntive e atteggiamento interiore particolarmente riprovevole; c) l'aggravante per relazione affettiva è stata ritenuta applicabile nonostante la convivenza fosse cessata, perché era comprovato un legame di fiducia e contatti continuativi e perché l'imputato ha approfittato della fiducia della vittima (anche avendo consumato un rapporto sessuale prima dell'omicidio); d) le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti e la pena base adottata (confermata in appello) è congrua; e) è stata esclusa l'aggravante della premeditazione da parte della Corte d'appello, senza però incidere sulle conclusioni circa l'organizzazione della condotta; inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in complessivi euro 15.000 per alcuni difensori) e ha disposto l'oscuramento dei dati relativi alle condizioni di salute mentale dell'imputato. Il ricorso è stato quindi respinto e la sentenza impugnata è stata confermata nei punti rilevanti.
Norme richiamate
art. 577 cod. pen. (comma 1, n.1)
Aggravante per delitto commesso nei confronti di persona legata da relazione affettiva; la Corte interpreta la nozione in senso ampio, applicabile anche senza convivenza stabile se sussiste un rapporto di fiducia e vulnerabilità della vittima
art. 61 cod. pen. (primo comma, n.4)
Aggravante della crudeltà: va valutata sulla base delle modalità della condotta e delle sofferenze aggiuntive inflitte rispetto alla normalità causale dell'evento morte
Richiamato in chiave di proporzionalità della pena; la Corte richiama il principio che la pena deve adeguarsi al disvalore soggettivo del fatto, ma ritiene in concreto non prevalenti le attenuanti
Norma di riferimento per la determinazione della pena base per l'omicidio; la Corte di merito ha valutato la pena in relazione all'intensità del dolo e alle aggravanti/attenuanti
art. 612-bis e art. 609-ter cod. pen.
Richiamati per analogia nella definizione della relazione affettiva e del concetto di abuso di fiducia come fondamento della aggravante
Norma processuale che dispone la condanna alle spese del ricorso in caso di rigetto; applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali
Norme sul patrocinio a spese dello Stato; richiamate per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016 (Del Vecchio)
Principio secondo cui la circostanza aggravante della crudeltà è soggettiva e va accertata mediante valutazione complessiva delle modalità dell'azione e delle circostanze concrete
Giurisprudenza: Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005 (Raso)
Principi su imputabilità e infermità mentale: anche disturbi della personalità possono integrare infermità, purché di sufficiente gravità e con nesso eziologico col reato
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019 (Mazzeo)
Conferma e chiarisce che i disturbi della personalità possono rilevare ai fini dell'imputabilità solo se incidono concretamente sulla capacità di intendere o volere e se sussiste nesso causale con la condotta
Massime di principio
- La sussistenza di un disturbo psichiatrico pregresso non esclude automaticamente l'imputabilità: è necessario provare che il disturbo fosse attivo e che vi fosse un nesso eziologico diretto con la condotta criminosa al momento del fatto
- La remissione clinica attestata da perizia autorevole e la presenza di condotte successive coerenti e organizzate (occultamento del cadavere, cambi d'abito, tentativi di depistaggio) rafforzano la valutazione di piena capacità di intendere e di volere
- Il numero o la reiterazione di colpi non costituiscono automaticamente la prova della crudeltà: va compiuta una valutazione globale delle modalità del fatto e delle sofferenze aggiuntive inflitte, nonché del quadro soggettivo dell'agente
- L'aggravante per relazione affettiva può trovare applicazione anche in assenza di convivenza stabile, quando esista un rapporto di fiducia tale da rendere la vittima particolarmente vulnerabile e quando l'autore abbia approfittato di tale rapporto
- La distinzione tra organizzazione della condotta e premeditazione è rilevante: azioni pianificate o poste in essere per nascondere il fatto non implicano necessariamente l'elemento cronologico della premeditazione
- Le attenuanti generiche devono essere valutate in rapporto alle aggravanti e all'intensità del dolo; lo stato emotivo o lo stress che non costituiscono infermità rilevante non bastano a prevalere sulle aggravanti quando il quadro probatorio ne evidenzia la gravità
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