Cassazione Civile, Ordinanza n. 00857/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte assistita)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'autorità competente, dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore di una parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, rigetto motivato dalla mancata produzione della documentazione richiesta per verificare la veridicità dei dati dichiarati nell'istanza. La parte assistita ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo: (1) che l'autodichiarazione resa nell'istanza fosse già sufficiente e che il giudice non potesse pretendere integrazioni documentali; (2) che il Tribunale avesse errato nel ritenere tardiva la produzione documentale effettuata nel giudizio di opposizione, perché avvenuta dopo la prima udienza. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che la parte assistita non era legittimata né a richiedere la liquidazione dei compensi del difensore né a proporre opposizione avverso il rigetto, poiché il diritto al compenso spetta esclusivamente al difensore nei confronti dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato che il procedimento non poteva essere proposto dalla parte assistita, rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione attiva. Di conseguenza ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, per il principio di causalità, precisando che non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi come quello esaminato, trattandosi di una misura eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
procedimento ex art. 702 bis
richiamato solo come forma del ricorso introduttivo dell'opposizione
norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato
art. 79, comma 3, d.lgs. n. 115/2002
richiamato come base del rigetto dell'istanza per mancata produzione della documentazione necessaria
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002
invocato dalla ricorrente a sostegno della sufficienza dell'autodichiarazione
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della propria censura sulla richiesta di integrazione documentale
invocato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'opposizione e della legittimazione
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
invocato nel secondo motivo per contestare la ritenuta tardività della documentazione prodotta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per formulare entrambi i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
norma applicata per cassare senza rinvio il provvedimento, poiché la causa non poteva essere proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile al caso concreto, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto d'ufficio intercorre esclusivamente tra il difensore e lo Stato; la parte assistita non è titolare del diritto al compenso e, quindi, non è legittimata a chiedere la liquidazione né a proporre opposizione contro il rigetto della relativa istanza.
- Il difetto di legittimazione attiva della parte assistita in materia di liquidazione del compenso del difensore può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di legittimazione, la Corte può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico della parte che ha proposto illegittimamente il ricorso, in applicazione del principio di causalità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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