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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00857/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte assistita)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'autorità competente, dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore di una parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, rigetto motivato dalla mancata produzione della documentazione richiesta per verificare la veridicità dei dati dichiarati nell'istanza. La parte assistita ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo: (1) che l'autodichiarazione resa nell'istanza fosse già sufficiente e che il giudice non potesse pretendere integrazioni documentali; (2) che il Tribunale avesse errato nel ritenere tardiva la produzione documentale effettuata nel giudizio di opposizione, perché avvenuta dopo la prima udienza. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che la parte assistita non era legittimata né a richiedere la liquidazione dei compensi del difensore né a proporre opposizione avverso il rigetto, poiché il diritto al compenso spetta esclusivamente al difensore nei confronti dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato che il procedimento non poteva essere proposto dalla parte assistita, rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione attiva. Di conseguenza ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, per il principio di causalità, precisando che non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi come quello esaminato, trattandosi di una misura eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    procedimento ex art. 702 bis

    richiamato solo come forma del ricorso introduttivo dell'opposizione

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato

  • art. 79, comma 3, d.lgs. n. 115/2002

    richiamato come base del rigetto dell'istanza per mancata produzione della documentazione necessaria

  • art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002

    invocato dalla ricorrente a sostegno della sufficienza dell'autodichiarazione

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della propria censura sulla richiesta di integrazione documentale

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    invocato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'opposizione e della legittimazione

  • art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

    invocato nel secondo motivo per contestare la ritenuta tardività della documentazione prodotta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per formulare entrambi i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 382 c.p.c.

    norma applicata per cassare senza rinvio il provvedimento, poiché la causa non poteva essere proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile al caso concreto, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto d'ufficio intercorre esclusivamente tra il difensore e lo Stato; la parte assistita non è titolare del diritto al compenso e, quindi, non è legittimata a chiedere la liquidazione né a proporre opposizione contro il rigetto della relativa istanza.
  • Il difetto di legittimazione attiva della parte assistita in materia di liquidazione del compenso del difensore può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di legittimazione, la Corte può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
  • Le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico della parte che ha proposto illegittimamente il ricorso, in applicazione del principio di causalità.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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