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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31394/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva già respinto le doglianze difensive, è rimasta ferma; non è stata disposta alcuna modifica della pena o annullamento della condanna.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 novembre 2024 deducendo tre censure: (1) violazione dell'art. 159, comma 2, c.p.p. per mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, sostenendo che il termine non fosse più sospeso; (2) assenza grafica di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, nonostante il tema fosse stato devoluto in appello; (3) vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché i fatti risultavano commessi il 18/06/2018, quindi nel periodo in cui operava la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato perché il certificato penale riportava due precedenti per delitto con pene detentive incompatibili con la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 164 c.p.; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e che tale diniego può essere giustificato anche dalla mera assenza di elementi positivi.

Norme richiamate

  • art. 159, comma 2, c.p.p.

    La disciplina della sospensione della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017; per i fatti del 18/06/2018 il termine risultava sospeso per un anno e sei mesi e la prescrizione non era maturata.

  • art. 164 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è preclusa quando risultano precedenti penali ostativi desumibili dal certificato penale.

  • art. 159 cod. pen.

    La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite sulla sospensione del corso della prescrizione in relazione al tempus commissi delicti e alla successione delle leggi nel tempo.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto una disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019.

  • legge n. 3 del 2019

    Non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

  • legge n. 134 del 2021

    Ha dato a sistema la disciplina applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 in poi; non incide retroattivamente sui fatti del periodo 2017-2019.

Massime di principio

  • In materia di prescrizione, occorre fare riferimento al tempus commissi delicti per stabilire quale disciplina della sospensione del termine sia applicabile, senza attribuire efficacia retroattiva abrogatrice alle riforme successive se il fatto è stato commesso nel periodo di vigenza della precedente disciplina.
  • La sospensione condizionale della pena può essere esclusa quando il certificato penale evidenzi precedenti penali ostativi; in tale ipotesi, la mancata motivazione specifica del giudice di merito non determina vizio se la causa ostativa risulta dagli atti ed è comunque evidente l'infondatezza della richiesta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo anche se il giudice valorizza la mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato, purché la motivazione risulti congrua rispetto alla richiesta, specie quando formulata in termini generici.
  • In sede di legittimità, i motivi manifestamente infondati determinano l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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