Cassazione Penale, Sentenza n. 25165/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi in Cassazione miranti a censurare la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado su plurime imputazioni relative a traffici di stupefacenti e furti di carburante. Il Procuratore generale contestava in particolare l'assoluzione di alcuni imputati per mancanza di querela in relazione a furti di carburante dai serbatoi di autobus, sostenendo che le aggravanti di cui all'art. 625, nn. 7 e 7-bis c.p. rendono il reato procedibile d'ufficio (anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022). Gli imputati hanno dedotto motivi diversi: Galati ha contestato identificazione, valutazione della quantità e la mancata considerazione della recidiva e dell'applicabilità della lieve entità ex art. 73 DPR n. 309/1990; Geracitano ha sostenuto che la sua condotta era mera connivenza; Kanat ha sollevato questioni connesse alla definizione concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; Procopio ha invocato incoerenze rispetto all'assoluzione del concorrente Masciari; Ponzo aveva rinunciato a motivi soggetti a valutazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale limitatamente alle posizioni di Rizzo Andrea Lucio, Rizzo Giulio Moreno e Vaccaro Paola: ha annullato con rinvio la parte della sentenza di appello che aveva prosciolto tali imputati per i reati indicati (capo n. 69 per Rizzo A.L. e Vaccaro; capi nn. 69 e 70 per Rizzo G.M.), ritenendo corretta la tesi che la sottrazione di carburante dagli autobus in concessione può rientrare nell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio anche dopo le modifiche legislative. Il ricorso di Galati è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della sussistenza della recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per valutare la recidiva; gli altri motivi di Galati sono stati dichiarati inammissibili o infondati. I ricorsi di Geracitano, Kanat, Procopio e Ponzo sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; tali ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza è quindi annullata con rinvio nei punti sopra indicati.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la sottrazione di carburante dai serbatoi degli autobus in concessione rientri nell'aggravante n. 7-bis (materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi di trasporto), con la conseguenza che il furto, in tale ipotesi, è procedibile d'ufficio
Riferimento alla disciplina della procedibilità (querela) del reato di furto e alle sue forme aggravate; contestualizza l'effetto delle modifiche legislative sulla procedibilità
art. 2, comma 1, lett. i)
Ha ristretto l'ambito della procedibilità d'ufficio per il reato di furto, rendendo la norma più favorevole all'imputato; la Corte ha ritenuto tale disposizione applicabile retroattivamente quando più favorevole, ma ha precisato che le ipotesi di aggravanti di cui al n.7 e n.7-bis di art.625 mantengono la procedibilità d'ufficio
Norma sul giudizio abbreviato con patteggiamento; era richiamata in relazione alla definizione concordata della posizione del Kanat e alle conseguenze sul tema dell'estensione degli effetti dell'impugnazione
Articolo richiamato per l'imposizione delle spese processuali e per la condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
Norma evocata nella discussione circa l'estensione degli effetti dell'impugnazione a favore dei concorrenti, sulla quale la Corte ha preferito non assumere una decisione essendo la questione resa priva di oggetto dall'accoglimento del ricorso del P.M.
Richiamata con riferimento alla richiesta di qualificazione del fatto come di lieve entità in caso di reati di stupefacenti (richiesta avanzata da Ponzo e/o Galati); la Corte ha ritenuto che la valutazione della lieve entità sia questione di merito non sindacabile in Cassazione se fondata su valutazioni probatorie
Massime di principio
- La sottrazione di beni strettamente funzionali all'erogazione di un servizio pubblico (es. carburante negli autobus in concessione) può essere ricondotta all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio anche dopo le modifiche legislative che, in generale, hanno reso il furto procedibile a querela.
- Le norme più favorevoli all'imputato (come le modifiche del d.lgs. n.150/2022) si applicano retroattivamente; tuttavia, la sussistenza di specifiche aggravanti può mantenere la procedibilità d'ufficio.
- La distinzione tra connivenza e concorso dipende dalla natura della condotta: la connivenza è omissione/passività; il concorso richiede un comportamento attivo o agevolativo anche minimo.
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutazioni di merito su elementi di fatto (identificazione, quantità di stupefacente, valutazioni economiche) salvo vizio di motivazione o violazione di legge evidente; tali censure sono spesso dichiarate inammissibili.
- L'omessa pronuncia della Corte distrettuale su questioni rilevanti (es. sussistenza della recidiva) integra vizio motivazionale idoneo a determinare annullamento con rinvio.
- Le impugnazioni fondate su presupposti non più rilevanti (es. rinuncia o definizione concordata dell'imputato ai sensi dell'art. 599-bis) possono risultare inammissibili; la definizione concordata può limitare l'effetto estensivo delle censure al procedimento degli altri concorrenti.
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