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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25165/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi in Cassazione miranti a censurare la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado su plurime imputazioni relative a traffici di stupefacenti e furti di carburante. Il Procuratore generale contestava in particolare l'assoluzione di alcuni imputati per mancanza di querela in relazione a furti di carburante dai serbatoi di autobus, sostenendo che le aggravanti di cui all'art. 625, nn. 7 e 7-bis c.p. rendono il reato procedibile d'ufficio (anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022). Gli imputati hanno dedotto motivi diversi: Galati ha contestato identificazione, valutazione della quantità e la mancata considerazione della recidiva e dell'applicabilità della lieve entità ex art. 73 DPR n. 309/1990; Geracitano ha sostenuto che la sua condotta era mera connivenza; Kanat ha sollevato questioni connesse alla definizione concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; Procopio ha invocato incoerenze rispetto all'assoluzione del concorrente Masciari; Ponzo aveva rinunciato a motivi soggetti a valutazione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale limitatamente alle posizioni di Rizzo Andrea Lucio, Rizzo Giulio Moreno e Vaccaro Paola: ha annullato con rinvio la parte della sentenza di appello che aveva prosciolto tali imputati per i reati indicati (capo n. 69 per Rizzo A.L. e Vaccaro; capi nn. 69 e 70 per Rizzo G.M.), ritenendo corretta la tesi che la sottrazione di carburante dagli autobus in concessione può rientrare nell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio anche dopo le modifiche legislative. Il ricorso di Galati è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della sussistenza della recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per valutare la recidiva; gli altri motivi di Galati sono stati dichiarati inammissibili o infondati. I ricorsi di Geracitano, Kanat, Procopio e Ponzo sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; tali ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza è quindi annullata con rinvio nei punti sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la sottrazione di carburante dai serbatoi degli autobus in concessione rientri nell'aggravante n. 7-bis (materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi di trasporto), con la conseguenza che il furto, in tale ipotesi, è procedibile d'ufficio

  • art. 626 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della procedibilità (querela) del reato di furto e alle sue forme aggravate; contestualizza l'effetto delle modifiche legislative sulla procedibilità

  • d.lgs. n. 150/2022

    art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha ristretto l'ambito della procedibilità d'ufficio per il reato di furto, rendendo la norma più favorevole all'imputato; la Corte ha ritenuto tale disposizione applicabile retroattivamente quando più favorevole, ma ha precisato che le ipotesi di aggravanti di cui al n.7 e n.7-bis di art.625 mantengono la procedibilità d'ufficio

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato con patteggiamento; era richiamata in relazione alla definizione concordata della posizione del Kanat e alle conseguenze sul tema dell'estensione degli effetti dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per l'imposizione delle spese processuali e per la condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma evocata nella discussione circa l'estensione degli effetti dell'impugnazione a favore dei concorrenti, sulla quale la Corte ha preferito non assumere una decisione essendo la questione resa priva di oggetto dall'accoglimento del ricorso del P.M.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Richiamata con riferimento alla richiesta di qualificazione del fatto come di lieve entità in caso di reati di stupefacenti (richiesta avanzata da Ponzo e/o Galati); la Corte ha ritenuto che la valutazione della lieve entità sia questione di merito non sindacabile in Cassazione se fondata su valutazioni probatorie

Massime di principio

  • La sottrazione di beni strettamente funzionali all'erogazione di un servizio pubblico (es. carburante negli autobus in concessione) può essere ricondotta all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio anche dopo le modifiche legislative che, in generale, hanno reso il furto procedibile a querela.
  • Le norme più favorevoli all'imputato (come le modifiche del d.lgs. n.150/2022) si applicano retroattivamente; tuttavia, la sussistenza di specifiche aggravanti può mantenere la procedibilità d'ufficio.
  • La distinzione tra connivenza e concorso dipende dalla natura della condotta: la connivenza è omissione/passività; il concorso richiede un comportamento attivo o agevolativo anche minimo.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutazioni di merito su elementi di fatto (identificazione, quantità di stupefacente, valutazioni economiche) salvo vizio di motivazione o violazione di legge evidente; tali censure sono spesso dichiarate inammissibili.
  • L'omessa pronuncia della Corte distrettuale su questioni rilevanti (es. sussistenza della recidiva) integra vizio motivazionale idoneo a determinare annullamento con rinvio.
  • Le impugnazioni fondate su presupposti non più rilevanti (es. rinuncia o definizione concordata dell'imputato ai sensi dell'art. 599-bis) possono risultare inammissibili; la definizione concordata può limitare l'effetto estensivo delle censure al procedimento degli altri concorrenti.

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