Cassazione Penale, Ordinanza n. 25895/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per la contraffazione di una patente di guida. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse esaminato l'asserita insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il suo contributo concorsuale alla commissione del falso, in particolare la compilazione dei moduli. La Corte di appello aveva però ritenuto il concorso dell'imputato sulla base di una valutazione unitaria di più elementi: la sua presenza sul luogo del controllo, il possesso in quel contesto di documenti riferiti all'intestatario della patente falsa, anch'essi ritenuti falsi, il contenuto di chat WhatsApp da cui risultavano pagamenti ripetuti da parte dell'intestatario al ricorrente per complessivi euro 1.080,00, e l'assenza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato risposta puntuale ai motivi di appello e aveva desunto il concorso dell'imputato nella falsificazione da una serie di indizi valutati unitariamente, senza manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità penale può essere affermata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi di prova e degli indizi, purché il ragionamento probatorio sia coerente e non manifestamente illogico.
oltre ogni ragionevole dubbio
Il ricorrente invocava il criterio dell'insufficienza probatoria per contestare l'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la sentenza di merito aveva già superato il vaglio probatorio richiesto.
Non citato nel testo.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una censura generica e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'affermazione del concorso nel reato di falso, il giudice di merito può valorizzare una pluralità di indizi e circostanze di fatto purché siano valutati unitariamente e conducano a una ricostruzione logicamente coerente.
- La mancanza di una spiegazione alternativa credibile da parte dell'imputato può concorrere, insieme agli altri elementi, a sostenere il giudizio di responsabilità.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova rivalutazione del merito probatorio quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione puntuale e immune da manifeste illogicità.
Come è indicizzato
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