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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05590/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce da una decisione assembleare di una s.r.l. del 25 ottobre 2007, intervenuta dopo che uno dei soci aveva manifestato volontà di recedere. La società e alcuni soci hanno chiesto l'accertamento della persistente qualità di socio in capo a tale soggetto, sostenendo che la deliberazione fosse invalida perché adottata a maggioranza e non all'unanimità, assumendo che lo scioglimento del rapporto limitatamente a un socio, in assenza di previsione statutaria o di recesso legale, richiedesse una modifica del contratto sociale con consenso unanime. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 2473, 1326 e 1328 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato il voto contrario del socio recedente come revoca tacita del recesso, ritenendolo ancora revocabile al momento dell'assemblea; (2) falsa applicazione dell'art. 2479-ter c.c., perché la delibera avrebbe dovuto essere considerata inesistente, non annullabile o nulla, in quanto priva del consenso unanime necessario a modificare il precedente accordo sociale; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere posto le spese del grado d'appello anche a carico della società, pur non avendo essa proposto impugnazione e avendo svolto solo difese adesive.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la censura non investiva correttamente i canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; ha ritenuto infondato il secondo motivo, precisando che l'inesistenza della deliberazione assembleare è categoria residuale e che, nel sistema delle s.r.l., i vizi delle decisioni dei soci ricadono normalmente nell'invalidità tipica disciplinata dall'art. 2479-ter c.c., con legittimazione all'impugnazione solo per i soci che non hanno consentito alla decisione; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché la società aveva aderito alle ragioni degli appellanti soccombenti e correttamente era stata condannata alle spese in base al principio della soccombenza virtuale. È stata quindi confermata la decisione di merito e le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2473 c.c.

    Il recesso del socio di s.r.l. è atto unilaterale, non soggetto ai vincoli formali dell'atto costitutivo; la sua disciplina consente libertà di forma, salvo le ipotesi inderogabili previste dalla legge e quelle convenzionali statutarie.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della revoca tacita, ma la Corte non vi ravvisa violazione decisiva perché la censura mira in realtà a una diversa lettura del fatto.

  • art. 1328 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di revoca della dichiarazione negoziale; la Corte ritiene la doglianza inammissibile poiché non denuncia correttamente un errore nell'interpretazione degli atti.

  • art. 2473-bis c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale come base per qualificare la deliberazione come esclusione del socio; nel testo si osserva che la decisione sull'estromissione è stata ricondotta a questo schema.

  • art. 2479-ter c.c.

    Disciplina in via autonoma l'invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l.; la Corte ribadisce che l'inesistenza è categoria residuale e che, per le invalidità ordinarie, la legittimazione all'impugnazione spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna della società è ritenuta corretta perché essa si era costituita aderendo alle ragioni degli appellanti soccombenti, con applicazione della soccombenza virtuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito una diversa interpretazione degli atti e delle prove, salvo specifica censura dei canoni ermeneutici violati.
  • Nel sistema delle s.r.l. il recesso del socio è un atto unilaterale a forma libera, salvo diversa previsione statutaria o ipotesi legali inderogabili; la volontà di recesso può essere revocata prima che si consolidi la presa d'atto assembleare, se ciò risulta dal contenuto complessivo della condotta tenuta in assemblea.
  • L'inesistenza della deliberazione assembleare costituisce ipotesi eccezionale e residuale, configurabile solo quando l'atto non sia in alcun modo imputabile alla società; negli altri casi i vizi della decisione rientrano nelle categorie tipiche dell'invalidità previste dalla disciplina societaria.
  • Nelle s.r.l. l'impugnazione della decisione dei soci è riservata, per le invalidità ordinarie, ai soci che non hanno consentito alla decisione; il socio che ha votato a favore non è legittimato a impugnare la delibera per quei vizi.
  • La condanna alle spese può essere posta anche a carico della parte che, pur non avendo formalmente proposto l'impugnazione, abbia aderito alle ragioni dell'impugnante soccombente, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioAssembleaSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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