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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46358/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare (con richiesta di arresti domiciliari o braccialetto elettronico). Il difensore deduceva che erano intervenuti fatti nuovi e idonei ad attenuare le esigenze cautelari: 1) buona condotta processuale; 2) buona condotta carceraria; 3) atto di resipiscenza rappresentato da una donazione a un'associazione anti‑droga; 4) disponibilità di un alloggio distante dal luogo dei reati; 5) disparità di trattamento rispetto al coimputato (fratello) al quale erano stati concessi gli arresti domiciliari nonostante la medesima pena; inoltre si evidenziava il lungo tempo trascorso in custodia (14-16 mesi). Si contestava l'uso, da parte del Tribunale, della mancata risposta all'interrogatorio come indice di non collaborazione e vicinanza all'ambiente criminale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. Il giudice ha ritenuto che le esigenze cautelari non fossero mutate: ha valorizzato la gravità e la sistematicità della condotta (possesso di 29 ovuli, eroina e 6‑MAM per un elevato numero di dosi; attività di spaccio sistematica per almeno due anni, con molti consumatori anche minorenni, svolta presso il domicilio del fratello), nonché i precedenti e altre vicende processuali per reati di stupefacenti che denotano persistente propensione a delinquere. Ha considerato rilevanti gli elementi personali e di pericolosità soggettiva e ha ritenuto non decisivi gli elementi sopravvenuti prodotti dalla difesa (donazione, buona condotta carceraria/processuale, domicilio e durata della custodia). La differenza di trattamento rispetto al coimputato è stata ritenuta giustificata in ragione dell'autonomia delle posizioni e della maggiore specificità e persistenza dei precedenti del ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 1

    Norma sostanziale incriminatrice usata per definire la gravità dei fatti di spaccio e detenzione; la Corte ha ritenuto la rilevanza di una grande quantità di stupefacente e la sistematicità dell'attività ai fini delle esigenze cautelari

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 80, comma 1, lett. a

    Riferimento alle aggravanti/parametri di pena correlati alla fattispecie contestata; il giudice ha tenuto conto della gravità complessiva del quadro fattuale ai fini della prognosi cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento delle prove, inquinamento delle indagini, ecc.) va compiuta in relazione alla specifica posizione dell'indagato; da qui la possibilità di regimi difformi tra coimputati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del processo: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli elementi sopravvenuti (buona condotta carceraria, donazioni, domicilio, tempo in custodia) possono essere rilevanti solo se apportano una prova concreta e convincente di mutamento del quadro di pericolosità: dichiarazioni generiche o gesti isolati non sono sufficienti.
  • La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere automaticamente penalizzata come 'mancata collaborazione', ma può essere valutata unitamente ad altri elementi concreti che attestino la persistenza di legami con l'ambiente criminale.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è individuale: la concessione di una misura meno afflittiva a un coimputato non impone automaticamente la stessa misura per gli altri, poiché contano il ruolo nel fatto, i precedenti specifici e i profili personali.
  • Quantitativi rilevanti di stupefacente, la sistematicità dell'attività di spaccio, la presenza di clienti minorenni e precedenti specifici pesano fortemente nella prognosi di pericolosità sociale e rendono meno probabile la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è utile produrre documentazione comprovante cambiamenti stabili e verificabili (es. certificazioni di lavoro regolare, attestati di percorsi riabilitativi reali e monitorabili, disponibilità di abitazione con concrete garanzie di controllo, programmi di tutela dei minori quando rilevante); l'offerta generica di misure alternative o la semplice durata della custodia non bastano.

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