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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25428/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia in cassazione riguardava un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia. Dopo la proposizione del ricorso principale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per effetto di successivi orientamenti giurisprudenziali sul tema. Ha anche dichiarato di avere informato la controparte chiedendone l'adesione, adesione che però non è risultata. La controparte aveva nel frattempo depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito della lite, ma la ritualità ed efficacia della rinuncia al ricorso principale nel regime applicabile ai procedimenti introdotti prima del 1° gennaio 2023, nonché gli effetti di tale rinuncia sul ricorso incidentale condizionato e sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso principale, applicando l'art. 390, terzo comma, c.p.c. nel testo risultante dal d.lgs. n. 149 del 2022, poiché per i procedimenti introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma non ancora fissati per l'adunanza è sufficiente il solo deposito dell'atto. Ha quindi dichiarato estinto il ricorso principale; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, escludendo che la sua proposizione impedisse l'estinzione; infine ha compensato integralmente le spese processuali, valorizzando l'esistenza di orientamenti non consolidati al momento della proposizione del ricorso e il corretto atteggiamento processuale della ricorrente che aveva rinunciato.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    Per i ricorsi per cassazione introdotti prima del 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l'adunanza, la rinuncia è rituale con il solo deposito dell'atto; non è necessario il previo consenso della controparte per l'efficacia della rinuncia.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato come fonte del testo vigente dell'art. 390, comma 3, c.p.c. applicabile al caso, in ragione del regime transitorio relativo ai procedimenti introdotti prima del 1° gennaio 2023.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso principale, quando rituale secondo la disciplina applicabile, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia sul merito delle censure.
  • L'estinzione del ricorso principale per rinuncia assorbe il ricorso incidentale condizionato, sul quale la Corte non deve provvedere.
  • Nei procedimenti di cassazione soggetti al regime transitorio del d.lgs. n. 149 del 2022, per i ricorsi introdotti prima del 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l'adunanza, la rinuncia è perfezionata con il solo deposito dell'atto.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla presenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati al momento dell'introduzione del ricorso e dalla correttezza del comportamento processuale della parte rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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