Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36122/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di reclamo, nell'ambito di un concordato fallimentare, contro il decreto del giudice delegato che aveva disposto lo svincolo solo parziale di somme depositate a garanzia di crediti ammessi o contestati. Il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.f., aveva riformato il decreto del giudice delegato e ordinato un ulteriore svincolo in favore del creditore reclamante, trattenendo una parte delle somme a garanzia del credito chirografario. La società ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo che il reclamo era stato ritenuto tempestivo erroneamente, perché il termine applicabile sarebbe stato di tre giorni e non di dieci; con il secondo ha censurato l'interpretazione del tribunale circa la non conformità del decreto del giudice delegato alla condizione n. 5 dell'omologazione del concordato fallimentare, sostenendo che il deposito cauzionale era previsto a copertura sia dei crediti chirografari sia di quelli privilegiati. Ha inoltre lamentato la regolazione delle spese e il mancato addebito alla controparte, ma in modo privo di autonoma specificità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, una carente esposizione dei fatti di causa, insufficiente ai sensi dell'art. 366 c.p.c., sia per la completezza sia per la localizzazione degli atti richiamati. Inoltre ha ritenuto entrambi i motivi privi della necessaria specificità: il primo non si confrontava realmente con la motivazione del giudice di merito sulla tempestività del reclamo e sul termine di dieci giorni dalla comunicazione; il secondo non consentiva di individuare con chiarezza la norma asseritamente violata. Quanto al dedotto vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha osservato che non era indicato alcun fatto storico decisivo asseritamente omesso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 L.F.

    richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato nel concordato fallimentare, con affermazione della tempestività del reclamo nei termini ritenuti applicabili dal giudice di merito

  • art. 366 c.p.c.

    l'esposizione dei fatti e la localizzazione degli atti devono essere sufficientemente chiare e specifiche; la loro carenza comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte rileva l'erroneità del richiamo alla norma come se fosse violata dal giudice di merito e, per il n. 5, la mancanza di un fatto storico decisivo specificamente indicato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la censura sulle spese, ma senza autonoma idoneità a superare le altre ragioni di inammissibilità

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto

  • art. 97 L.F.

    menzionato come comunicazione del curatore, invocata dalla ricorrente ma non adeguatamente localizzata né illustrata nel ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la esposizione sommaria dei fatti deve essere completa, intelligibile e accompagnata dalla puntuale localizzazione degli atti e documenti rilevanti; altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Chi deduce violazione di legge deve indicare con precisione la norma asseritamente violata, confrontarne il contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare il contrasto tra le due.
  • Non è sufficiente enunciare genericamente un errore di diritto o richiamare un numero dell'art. 360 c.p.c.; occorre una critica specifica alla ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e controverso, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.
  • La censura sulla regolazione delle spese non può superare l'inammissibilità del ricorso quando difettino i requisiti di specificità e di autosufficienza delle altre doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.