Cassazione Penale, Sentenza n. 37512/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/03/2024 che revocava la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 05/11/2010, per aver il Tribunale ritenuto che il ricorrente avesse riportato altra condanna per fatto anteriormente commesso che, cumulata con la precedente, superava i limiti dell'art. 163 cod. pen. Il ricorrente ha contestato l'ordinanza deducendo errore nell'identificazione della persona: la sentenza concessiva era a nome "Sabato Mancino" mentre la successiva che avrebbe impedito il mantenimento del beneficio era a nome "Mancino Sabatino" (stessa data di nascita), sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare l'identità delle due sentenze; ha inoltre dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto non sarebbe stato spiegato perché la revoca fosse fondata sulla condanna di altro soggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo relativo alla non identità dei due soggetti condannati non era stato previamente denunciato davanti al giudice dell'esecuzione e, pertanto, non poteva essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha ricordato la regola secondo cui in cassazione non sono ammissibili questioni mai sollevate nei gradi di merito, salvo eccezioni per fatti "nuovi" imprevedibili. Non essendovi elementi documentali nel ricorso che dimostrassero che la questione fosse stata effettivamente sollevata in sede di esecuzione, il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.
Norma richiamata come base per la revoca della sospensione condizionale della pena quando ricorrono determinate cause previste; qui è stata indicata come titolo della revoca operata dal giudice dell'esecuzione.
Fissa i limiti di cumulabilità delle pene ai fini del mantenimento della sospensione condizionale; la revoca è stata motivata sul superamento di tali limiti per effetto della cumulazione con altra condanna.
artt. 130 e 668 cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente come presunte violate dalla decisione impugnata; la Corte però ha trattato la questione come di inammissibilità procedurale perché la doglianza non era stata precedentemente sollevata.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente; la Corte non è entrata nel merito delle presunte violazioni procedurali per inammissibilità del motivo.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., comma 2
Richiamata in relazione all'esigenza che nel fascicolo formato dal giudice 'a quo' siano indicati gli atti che provano che una richiesta era stata effettivamente proposta, ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione.
Citato nel contesto giurisprudenziale relativo ai limiti di ammissibilità della cassazione rispetto a questioni 'nuove' o imprevedibili; la Corte precisa che solo alcune questioni imprevedibili e decisive possono essere esaminate d'ufficio in cassazione.
Richiamato nella giurisprudenza citata come esempio di richiesta la cui mancata menzione nel provvedimento impugnato rende inammissibile il relativo motivo per genericità e difetto di autosufficienza, se non documentata nel fascicolo.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state sollevate nei precedenti gradi o davanti al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato; eccezioni sono limitate a questioni imprevedibili introdotte "a sorpresa" dal giudice di merito.
- Nei procedimenti di esecuzione e negli incidenti di esecuzione, eventuali contestazioni sull'identità delle persone coinvolte devono essere tempestivamente dedotte e documentate davanti al giudice dell'esecuzione, con inserimento degli atti rilevanti nel fascicolo (art. 165-bis disp. att.), altrimenti non potranno essere sollevate per la prima volta in cassazione.
- Il difensore che eccepisce incongruenze o errori nelle generalità riportate nelle sentenze deve produrre immediatamente le sentenze e le prove documentali utili per dimostrare la non-identità o l'errore; l'assenza di tali elementi rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Se la revoca di un beneficio (es. sospensione condizionale) sembra fondarsi su una condanna di altro soggetto, la strada corretta è proporre subito un incidente di esecuzione con documentazione probatoria; in alternativa si può proporre una nuova istanza fondata su presupposti non precedentemente prospettati.
- La Corte di cassazione procede sul piano della legittimità e della regolarità procedurale: se una questione non è stata sottoposta al giudice di merito, la cassazione non entra nel merito della controversia, salvo le eccezioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza.
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