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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01585/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare in cui, dopo la predisposizione della bozza del progetto di distribuzione, un creditore ipotecario interveniva tardivamente per far valere il proprio credito, lamentando che il progetto non lo avesse collocato ai gradi ipotecari di competenza. Il giudice dell'esecuzione dichiarava esecutivo il progetto, il debitore proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, il tribunale qualificava la causa come opposizione all'esecuzione e respingeva le domande. La società poi cessionaria del credito proponeva appello, ma la corte territoriale lo dichiarava inammissibile ritenendo che, in realtà, si trattasse di opposizione distributiva ex artt. 512 e 617 c.p.c., quindi impugnabile solo con ricorso per cassazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 339 e 618 c.p.c., sostenendo che il primo giudice aveva espressamente qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione e che, in applicazione del principio dell'apparenza, l'impugnazione corretta fosse l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione di una copia autentica della sentenza impugnata munita dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, con data e numero di pubblicazione, nonché la mancata attestazione di conformità della copia informatica e della copia notificata. La Corte ha quindi escluso di dover disporre la rinnovazione della notifica nei confronti degli intimati contumaci e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, dando atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Solo ad abundantiam ha osservato che, comunque, le pretese erano tardive e la distribuzione risultava già stabilizzata, poiché la banca originaria non aveva impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva deciso sulle contestazioni distributive.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'appellabilità della decisione di primo grado, ma la Corte non esamina il motivo nel merito perché il ricorso è improcedibile

  • art. 617 c.p.c.

    evocato per qualificare l'opposizione e la successiva impugnazione; la Corte richiama anche la disciplina dell'opposizione distributiva

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime delle opposizioni esecutive

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con gli estremi di pubblicazione determina improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la necessità di rinnovare la notifica agli intimati contumaci, poiché ciò costituirebbe un inutile dispendio di attività processuali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza

  • art. 591-bis c.p.c.

    richiamato in relazione al professionista delegato nella fase distributiva della vendita forzata

  • artt. 512 e 617 c.p.c.

    richiamati per qualificare la controversia come opposizione distributiva e per individuare il regime delle contestazioni sulla distribuzione

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012

    consente al difensore di attestare la conformità di copie tratte dal fascicolo informatico, ma non sostituisce l'attestazione di cancelleria sulla pubblicazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è condizione di procedibilità; se il provvedimento, formato in digitale, è privo dell'attestazione di pubblicazione, della data e del numero identificativo, il ricorso è improcedibile perché la Corte non può verificare l'esistenza giuridica del provvedimento né la tempestività dell'impugnazione.
  • L'attestazione di conformità della copia estratta dal fascicolo telematico non supplisce all'attestazione di cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza, che resta necessaria ai fini dell'art. 369 c.p.c.
  • La mancata produzione della copia conforme della sentenza notificata, completa di relata, impedisce di provare la decorrenza del termine breve per impugnare; in difetto, la tempestività del ricorso non è verificabile.
  • Quando l'impugnazione è proposta contro una statuizione resa in un procedimento esecutivo o distributivo, la corretta qualificazione del rimedio dipende dalla natura effettiva dell'opposizione e non solo dall'etichetta utilizzata dal primo giudice; tuttavia tale profilo resta assorbito se il ricorso è improcedibile per difetti documentali.
  • Se le contestazioni sulla distribuzione non sono impugnate nei modi e nei tempi previsti, la distribuzione può considerarsi stabilizzata e le pretese tardive non possono essere riproposte in un diverso grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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