Cassazione Civile, Ordinanza n. 10861/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio in considerazione del sopravvenuto consolidamento della giurisprudenza sulla questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di rimborso delle somme versate a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per il periodo aprile-dicembre 2020. La società aveva ottenuto l'accoglimento della domanda in primo grado, confermato in appello, sul presupposto della non conformità dell'imposta al diritto unionale per difetto di una specifica finalità e della conseguente irrilevanza degli effetti della disciplina regionale e statale di riferimento. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., l'inammissibilità originaria del ricorso della contribuente per difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, sostenendo che la legittimazione spettasse esclusivamente all'Agenzia delle Dogane in ragione della natura erariale del prelievo; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1, comma 628, L. n. 178/2020 e delle norme regionali richiamate, contestando la lettura data dai giudici di merito alla giurisprudenza di legittimità e sostenendo che la disciplina calabrese avrebbe previsto una finalizzazione dell'imposta idonea a renderla conforme ai criteri unionali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come base del motivo relativo al vizio processuale per difetto di legittimazione passiva dell'originaria convenuta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come base del motivo di violazione di legge in relazione alla disciplina dell'IRBA e alla sua abrogazione.
art. 1, comma 628, legge n. 178/2020
La ricorrente ha sostenuto che la norma, nel sopprimere l'IRBA e fare salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte, non fosse correttamente interpretata dai giudici di merito; la Corte non affronta il merito del secondo motivo perché assorbito.
art. 27 legge regionale Calabria n. 34/2010
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale dell'imposta.
art. 1 legge regionale Calabria n. 34/2020
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale dell'imposta.
La legittimazione ad causam è collegata al principio per cui nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge.
È menzionato nel contesto della proposta di definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di rimborso di un tributo qualificato come prelievo di natura erariale, ancorché incassato dalle Regioni, va proposta nei confronti del soggetto munito di legittimazione passiva esclusiva individuato dalla giurisprudenza; la domanda proposta contro un diverso ente è inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'originario convenuto.
- La legittimazione ad causam è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in cassazione, salvo il limite del giudicato interno formatosi sul punto.
- Quando il difetto di legittimazione passiva rende inammissibile il ricorso originario, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La sopravvenuta consolidazione della giurisprudenza su una questione può giustificare la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
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