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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31608/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex dirigente comunale aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale relativo a condotte connesse all'attività edilizia. La Corte d'appello aveva accolto l'appello principale del Comune e rigettato integralmente la domanda, ritenendo che il CCNL applicabile subordinasse il rimborso alla mancanza di un conflitto di interessi tra dipendente ed ente; nel caso concreto tale conflitto era ravvisabile in ragione dei fatti oggetto del procedimento penale, conclusosi con formule in parte assolutorie e in parte di proscioglimento. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 del CCNL del 27 febbraio 1997 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il diritto al rimborso discendesse dalla copertura assicurativa prevista dalla contrattazione collettiva e attivata ritualmente, senza prova del mancato utilizzo della stessa da parte del Comune; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 12 del medesimo CCNL e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la sussistenza del conflitto di interessi anche richiamando il diverso trattamento riservato a un coimputato da parte dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze processuali, senza colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva affermato che il rimborso delle spese di difesa presupponeva l'assenza ex ante di un conflitto di interessi tra dipendente ed ente, conflitto che nella specie era stato correttamente ravvisato in ragione della condotta addebitata nel procedimento penale, non inerente all'attività funzionale ma in violazione degli obblighi d'ufficio. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 del CCNL del 27 febbraio 1997

    "a danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento di obblighi di ufficio"

    La copertura assicurativa prevista dalla contrattazione collettiva è letta nel senso che opera per fatti connessi al servizio o agli obblighi d'ufficio e, comunque, solo in assenza di un originario conflitto di interessi con l'ente.

  • art. 12 del CCNL del 27 febbraio 1997

    Il rimborso delle spese di difesa del dipendente è subordinato, secondo la Corte territoriale richiamata dalla Cassazione, alla mancanza di conflitto di interessi tra dipendente e amministrazione.

  • artt. 61, n. 2, 361 c.p.

    Sono richiamati come norme penali rispetto alle quali la sentenza d'appello ha ricostruito i fatti del procedimento penale per ravvisare il conflitto di interessi.

  • art. 384 c.p.

    È menzionato come esimente valorizzata nella ricostruzione del procedimento penale, senza incidere sulla valutazione del conflitto di interessi ai fini del rimborso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se le censure non attaccano la ragione decisiva della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • Il rimborso delle spese di difesa del dipendente pubblico nei procedimenti penali connessi al servizio presuppone, quale condizione di operatività, l'assenza ex ante di un conflitto di interessi tra dipendente e amministrazione.
  • La successiva assoluzione o definizione favorevole del procedimento penale non elimina, di per sé, un originario conflitto di interessi già esistente al momento dei fatti.
  • La copertura assicurativa o la disciplina collettiva invocata per il rimborso non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento del giudice di merito sul conflitto di interessi, se la censura non indica puntualmente l'errore interpretativo della norma collettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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