Cassazione Civile, Ordinanza n. 04799/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il comune, destinatario di un’espropriazione presso terzi promossa da un creditore, propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., deducendo la violazione del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30. L’opposizione fu respinta nei due gradi di merito. In cassazione il comune affidò il ricorso a tre motivi, ma la Corte non li esaminò perché rilevò d’ufficio, in via pregiudiziale, la nullità del giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio: nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi non era stato evocato il terzo pignorato, cioè il tesoriere del comune, che è litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata per nullità processuale derivante dalla pretermissione del litisconsorte necessario e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, giudice di pace di Salerno, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio a contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati perché assorbiti dal rilievo pregiudiziale sulla mancata partecipazione del terzo pignorato.
Norme richiamate
art. 615, secondo comma, c.p.c.
disciplinava l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato
regolano l’espropriazione presso terzi, in cui il terzo pignorato è parte necessaria del giudizio di opposizione esecutiva
art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
termine invocato dal debitore esecutato a fondamento dell’opposizione
legge di conversione del d.l. n. 669/1996
consente la cassazione con rinvio quando la nullità del giudizio impone la rinnovazione del processo
impone la rimessione al primo giudice in caso di nullità derivante da difetto di contraddittorio
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, indipendentemente dalla specifica questione dedotta.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina una nullità processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il giudizio di merito si è svolto senza un litisconsorte necessario, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
- Nei giudizi di legittimità, il rilievo di una nullità processuale pregiudiziale assorbe l’esame dei motivi di ricorso che attengono al merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04653/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04654/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04662/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04663/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04664/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →