Cassazione Civile, Ordinanza n. 07626/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., aveva deciso su un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso da altra società nei suoi confronti. Il ricorso era articolato in tre motivi: con i primi due si sosteneva l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, comma settimo, c.p.c. come interpretato dal diritto vivente, chiedendone una lettura costituzionalmente orientata; con il terzo si denunciava la violazione di legge per mancanza o apparenza di motivazione in ordine al periculum in mora. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile, rilevando che l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché ha natura meramente cautelare, interinale e strumentale, non è decisoria in senso sostanziale e non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato. La Corte ha quindi escluso che la mancata impugnabilità del provvedimento integri violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Non ha provveduto sulle spese per la mancata attività difensiva della parte intimata, ma ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso straordinario per cassazione
è proponibile solo avverso provvedimenti definitivi e decisori idonei ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive sostanziali; non è esperibile contro l'ordinanza resa in reclamo cautelare.
ordinanza resa in sede di reclamo cautelare
il provvedimento emesso dal collegio in sede di reclamo cautelare è inammissibilmente assoggettato a ricorso ex art. 111 Cost., perché privo di carattere decisorio definitivo.
è richiamato come rimedio previsto in relazione alle spese nel procedimento cautelare; la sua evocazione conferma che la disciplina cautelare prevede rimedi propri e non il ricorso straordinario contro il reclamo.
art. 3 Cost.
la Corte esclude che l'inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza cautelare determini violazione del principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
la Corte esclude una lesione del diritto di difesa, poiché il provvedimento cautelare è inserito in una tutela a due gradi e resta comunque destinato a essere superato dal giudizio di merito.
art. 6 CEDU
non vi è contrasto con il diritto a un equo processo, essendo garantita una duplice fase di tutela davanti a un'istanza nazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è esperibile solo contro provvedimenti giurisdizionali con carattere definitivo e decisorio, idonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi o status sostanziali.
- L'ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. ha natura strumentale e interinale e, pertanto, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, anche se si deduca nullità, inesistenza o abnormità del provvedimento.
- La mancata impugnabilità in cassazione del provvedimento cautelare non viola gli artt. 3 e 24 Cost. né l'art. 6 CEDU, quando il sistema assicura comunque una tutela giurisdizionale articolata e la questione resta devoluta al giudizio di merito.
- La condanna o statuizione sulle spese nel procedimento cautelare non rende autonomamente ricorribile per cassazione il provvedimento di reclamo, essendo prevista per tali profili una disciplina rimediale propria.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07499/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07518/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07521/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →