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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14891/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela rispetto al reato di furto aggravato di energia. Il PM aveva effettuato in udienza una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (destinazione del bene a pubblico servizio) dopo l'entrata in vigore della riforma che aveva reso molti furti procedibili a querela, sostenendo che tale aggravante resta procedibile d'ufficio e che la contestazione suppletiva è ammissibile ed efficace anche se intervenuta dopo la maturazione virtuale della causa di improcedibilità prevista dal regime transitorio della riforma Cartabia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere per mancata querela, accogliendo la tesi secondo cui: 1) l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. è di natura valutativa ma può essere adeguatamente contestata mediante espressioni evocative (ad es. la descrizione del furto di energia realizzato mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione); 2) la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è idonea a ripristinare la procedibilità d'ufficio e deve produrre effetti anche nell'ipotesi transitoria introdotta dalla riforma Cartabia, quando il PM non abbia avuto concreta possibilità di agire prima della scadenza del termine per la querela; 3) il Tribunale ha quindi violato l'art. 129 c.p.p. dichiarando improcedibilità senza valutare l'efficacia della contestazione suppletiva. La sentenza impugnata è stata annullata (con rinvio per il proseguimento secondo i principi enunciati).

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. n. 7

    L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio è qualificata come circostanza 'valutativa' che richiede, in linea generale, una valutazione complessa; tuttavia può essere ritenuta adeguatamente contestata quando il capo di imputazione contiene espressioni evocative univoche (es. 'furto di energia mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione').

  • art. 129 c.p.p.

    Stabilisce il dovere del giudice di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità 'in ogni stato e grado del processo' e disciplina l'effetto immediato delle conclusioni in favor dell'imputato; la Corte precisa però che la portata della norma non vale automaticamente a precludere l'efficacia di una contestazione suppletiva legittima effettuata dal PM in casi particolari (es. regime transitorio della riforma).

  • art. 517 c.p.p.

    Attribuisce al Pubblico Ministero il potere di contestare in dibattimento aggravanti non menzionate nell'atto introduttivo; la Corte riconosce piena efficacia giuridica alla contestazione suppletiva effettuata dal PM anche quando, per ragioni oggettive legate al regime transitorio, la querela non sia stata presentata tempestivamente.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma "Cartabia"), art. 2 e art. 85

    Hanno modificato il regime di procedibilità di molte ipotesi di furto potendole rendere procedibili a querela; introdotto un regime transitorio che ha fissato termini entro i quali la persona offesa poteva presentare querela e ha lasciato al PM lo strumento della contestazione suppletiva per ripristinare la procedibilità d'ufficio quando consentito dalla norma (salvo eccezioni esplicite come art. 625 n. 7 c.p.).

  • art. 554-bis c.p.p.

    Regola la fase predibattimentale per integrare/modificare la contestazione; la sentenza richiama tale disposizione a conferma della funzionalità del potere del PM di correggere/impostare il capo di imputazione anche in presenza di imprecisioni sulle aggravanti.

  • art. 521 c.p.p.

    Norma che limita la regressione del processo per consentire contestazioni tardive in condizioni di istruttoria già compiuta; la Corte distingue il caso in esame da quello regolato dall'art. 521, ritenendo che qui l'effetto della contestazione suppletiva non comporti una regressione incompatibile con la ragionevole durata del processo.

  • art. 624 cod. pen., comma terzo

    Richiamato per evidenziare che alcune ipotesi di furto aggravato, per effetto della formulazione normativa, conservano la procedibilità d'ufficio anche dopo la riforma.

  • art. 625 n. 7 bis c.p.

    Evidenziato come normativa che, in alcune formulazioni, attribuisce rilievo alla gestione pubblica o in regime di concessione del servizio per la configurazione dell'aggravante; utile nel quadro interpretativo sulla nozione di 'servizio pubblico'.

  • Cost., artt. 3 e 112

    Richiamati come parametri costituzionali (divieto di discriminazioni, dovere di obbligatorietà dell'azione penale e corretto esercizio della funzione giudiziaria) che impongono un bilanciamento tra ragionevole durata del processo e obbligo di perseguire i reati; la Corte usa tali principi per sostenere che l'inibizione automatica del potere di contestazione del PM sarebbe discriminatoria e incostituzionale nel caso transitorio in esame.

  • Cedu, art. 6, par. 3, lett. a)

    Richiamato come parametro di tutela delle garanzie difensive (informazione precisa sulle accuse) che condiziona le modalità e la chiarezza richieste nella contestazione delle aggravanti.

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è strumento effettivo e può ripristinare la procedibilità d'ufficio quando la circostanza aggravante è adeguatamente rappresentata nel capo di imputazione, anche mediante perifrasi evocative (es. 'allaccio diretto alla rete di distribuzione').
  • L'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (art. 625 n.7) è di natura valutativa: in assenza di una enunciazione formale, può essere comunque contestata validamente se l'imputazione descrive elementi che rendono univoca la percezione dell'aggravante da parte dell'imputato e della difesa.
  • Il giudice non deve automaticamente dichiarare la improcedibilità 'per mancanza di querela' senza verificare l'eventuale efficacia della contestazione suppletiva effettuata dal PM; nelle ipotesi transitorie introdotte da novità normative la valutazione deve tenere conto della concreta possibilità del PM di intervenire.
  • Va distinto l'ambito delle cause di estinzione (es. prescrizione) da quello delle cause di improcedibilità: le conseguenze processuali non sono identiche e richiedono valutazioni differenziate rispetto all'efficacia di atti successivi (come la contestazione suppletiva).
  • In casi analoghi (riforma di regime di procedibilità in corso di processo) è consigliabile al PM: documentare chiaramente gli elementi di fatto disponibili nel fascicolo che giustificano la contestazione dell'aggravante; esercitare la contestazione suppletiva nella prima udienza utile; chiedere, se necessario, la rinnovazione o l'integrazione istruttoria utile per la tutela del diritto di difesa.
  • Se il capo di imputazione non consente in alcun modo di rendere percepibile l'aggravante, la contestazione successiva potrebbe essere inefficace: pertanto la redazione iniziale dell'atto di accusa deve essere quanto più chiara possibile su elementi rilevanti per la procedibilità.

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