Cassazione Penale, Sentenza n. 18809/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e reati-fine di offerta/cessione di ingenti quantitativi di droga. Il ricorrente, tramite difensori, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125 e 273 c.p.p., art. 74 d.P.R. 309/90), sostenendo la scarsa stabilità del rapporto con i vertici del sodalizio (dimora in Spagna, arco temporale limitato), la mancanza di "affectio societatis" e quindi l'insussistenza della partecipazione associativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale della Libertà che aveva confermato la misura cautelare, avendo quest'ultimo valorizzato i riscontri investigativi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, confessione parziale del prevenuto) che delineano il ruolo di Benenati come "broker" fornente ingenti quantitativi di sostanza dall'estero e la natura fiduciaria e sistematica del rapporto con i vertici del sodalizio. La Corte ha inoltre richiamato principi giurisprudenziali secondo cui la breve durata temporale non esclude la partecipazione associativa se la condotta dimostra continuità, rilevanza quantitativa e funzione strategica per l'organizzazione. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la contestata partecipazione possa essere desunta da un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'associazione, senza necessità di indicare uno specifico ruolo formale.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione invocata rispetto ai canoni motivazionali e procedurali impugnati.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in sede motivazionale: la modifica normativa non attribuisce alla Cassazione potere di rinnovare la valutazione probatoria, ma consente il sindacato sui vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della mancanza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità: la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 8825/2016 e altre pronunce)
Citati precedenti che disciplinano la genericità dei motivi di impugnazione (distinzione tra genericità intrinseca ed estrinseca) e i criteri di valutazione della partecipazione associativa (irrilevanza della sola brevità temporale se esistono elementi che dimostrano continuità, rilevanza quantitativa e funzione strategica del rapporto).
Massime di principio
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la breve durata temporale della condotta non esclude la partecipazione se dagli elementi emergono continuità, rilevanza quantitativa e funzione strategica della condotta per il gruppo.
- Il passaggio da un rapporto fornitore-acquirente a partecipazione associativa richiede elementi che evidenzino stabilità, continuità, modalità di esplicazione e rilevanza economica tali da rendere l'eventuale interruzione fonte di pregiudizio per l'organizzazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se ritenute attendibili dal giudice, costituiscono elementi decisivi per la formazione del convincimento sulla gravità indiziaria.
- In Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità sulla motivazione e sulla corretta applicazione del diritto: non è consentita una rinnovata valutazione probatoria o una diversa lettura degli elementi di fatto se non sussistono vizi di motivazione evidenti, manifesti e di spessore.
- I motivi di impugnazione generici o non ancorati alle ragioni esposte dal provvedimento impugnato sono inammissibili; l'atto di gravame deve puntualmente indicare le doglianze rispetto alla motivazione del giudice di merito.
- La confessione parziale dell'indagato e i riscontri oggettivi (sequestri, quantitativi, transazioni economiche) rafforzano la gravità indiziaria e giustificano misure cautelari quando integrati in un quadro investigativo coerente.
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