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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31416/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento dell'imposta di registro. Il contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario; la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del contribuente e annullato la cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, ma aveva compensato le spese di lite. La motivazione della compensazione era fondata sull'idea che il contribuente avesse già conseguito, per inerzia degli uffici, un risparmio di imposta che sostanzialmente era dovuta. In cassazione il contribuente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che, una volta accolto il ricorso con annullamento della cartella, la compensazione delle spese a suo danno era illegittima; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per non essere stata disposta la condanna della concessionaria anche al pagamento delle spese del secondo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese. Ha affermato che la motivazione adottata dal giudice di merito per compensare le spese era illogica e non idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato la concessionaria resistente al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di merito, oltre alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato di legittimità sulla violazione di legge dedotta con il ricorso

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma come risultante dalle modifiche del 2014 e dall'intervento della Corte costituzionale; non può gravare sulla parte totalmente vittoriosa se non nei casi consentiti

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla lesione del diritto di difesa per la compensazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla motivazione della compensazione

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2

    ha modificato l'art. 92 c.p.c. nel senso richiamato dalla Corte

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    ha convertito il d.l. n. 132/2014

  • Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77

    ha integrato la disciplina della compensazione delle spese richiamata dalla Corte

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    è la soglia che legittima la compensazione nel processo tributario applicabile al caso

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    le gravi ed eccezionali ragioni sono ravvisabili solo in ipotesi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze di assoluta incertezza o situazioni di gravità ed eccezionalità equivalenti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la motivazione sulla compensazione può essere censurata solo per illogicità, inconsistenza o manifesta erroneità

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese dei gradi di merito e, in sede di cassazione, la decisione nel merito sul punto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese nei giudizi instaurati ratione temporis sotto il regime applicabile dopo la riforma del 2014 è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
  • La motivazione addotta per compensare le spese non può risolversi in una considerazione di merito estranea ai presupposti legali della compensazione, come l'asserito vantaggio sostanziale conseguito dalla parte vittoriosa; una simile giustificazione è censurabile in cassazione se illogica o manifestamente erronea.
  • La parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese di lite fuori dai casi tassativamente ammessi dalla legge; la discrezionalità del giudice di merito incontra il limite del rispetto della disciplina legale sulla soccombenza e sulla compensazione.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente nel merito, regolando le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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