Cassazione Penale, Ordinanza n. 15180/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dal capo a) e confermato la condanna per il capo b), relativo al reato di omessa o irregolare tenuta/distruzione delle scritture contabili previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso a Molfetta tra il 2011 e il 7 settembre 2016. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione dei giudici di merito fosse errata nella parte in cui aveva valorizzato la stampa solo parziale delle scritture contabili, tenute anche in forma informatica, come indice dell'occultamento e distruzione delle restanti scritture; chiedeva quindi una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero di merito e non consentite in sede di legittimità, perché miravano a una diversa valutazione delle prove e reiteravano doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. In particolare, ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato razionalmente sul fatto che la tenuta informatica delle scritture consentisse la produzione della documentazione richiesta, e che la stampa solo parziale deponeva per l'occultamento e distruzione delle scritture residue; inoltre, il ricorrente non aveva indicato elementi idonei a dimostrare un travisamento della prova. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del sindacato di legittimità e non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice del capo confermato in appello, relativo alla condotta di occultamento/distruzione delle scritture contabili o documenti rilevanti.
Richiamato per la configurazione del vincolo della continuazione con riferimento al reato contestato nel capo b).
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione economica conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorrente ha proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una ricostruzione razionale e non manifestamente illogica.
- Il vizio di travisamento della prova deve essere specificamente dedotto e supportato; non basta contrapporre alla motivazione impugnata una lettura alternativa degli stessi elementi istruttori.
- Nel reato concernente le scritture contabili, la tenuta anche informatica della documentazione può rilevare ai fini della verifica della possibilità di esibirla; la produzione solo parziale può essere valorizzata come indice dell'occultamento o distruzione delle restanti scritture, se sorretta da motivazione logica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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