Cassazione Penale, Ordinanza n. 18745/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato era stato ritenuto responsabile sulla base, tra l'altro, di una ricognizione personale e di un riconoscimento fotografico operati dalla persona offesa, ritenuti attendibili dalla corte territoriale, nonché sulla base del rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere la sorella dell'imputato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sulla valutazione della prova, contestando l'attendibilità della ricognizione personale e del riconoscimento fotografico e lamentando l'assenza di riscontri oggettivi; 2) vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, in relazione al diniego della rinnovazione istruttoria per l'audizione della sorella e per chiarire le asserite contraddizioni del teste Forgione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra aggravanti contestate e circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti; 4) in subordine, richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non consentiti perché reiterativi di doglianze già prospettate in appello e già disattese con motivazione immune da vizi, oltre che, in parte, generici o comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non proponibile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i primi due motivi si limitavano a riproporre questioni già dedotte in appello e disattese con argomentazioni logiche, insistendo in una lettura alternativa del compendio probatorio; ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale sull'affidabilità del riconoscimento fotografico e sulla mancata rinnovazione istruttoria, anche perché la relativa richiesta non risultava inserita tra i motivi di appello e la decisione poteva essere assunta allo stato degli atti. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché ancora reiterativo e, comunque, manifestamente infondato, poiché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era completa e coerente, ancorata alla gravità del fatto e alla personalità negativa dell'imputato, valorizzata anche in base alla condotta processuale non collaborativa e alla formulazione di un falso alibi. L'ultimo motivo, relativo alla sostituzione della pena, è stato considerato non consentito in cassazione perché non dedotto in appello e comunque infondato, in quanto il giudice non è tenuto a proporre sempre d'ufficio una pena sostitutiva e l'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina nullità quando sia implicita la valutazione negativa dei presupposti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono state considerate nel bilanciamento con le aggravanti e ritenute equivalenti, con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi.
La richiesta di sostituzione della pena è stata ritenuta non proponibile per la prima volta in cassazione se non dedotta in appello, e comunque infondata nel caso concreto.
L'omissione dell'avviso subito dopo la lettura del dispositivo non comporta nullità quando dalla decisione emerga implicitamente la valutazione di insussistenza dei presupposti per la pena sostitutiva.
Massime di principio
- In cassazione non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello e già specificamente disattese, quando la doglianza si traduca in una mera richiesta di diversa lettura del merito.
- La valutazione di attendibilità di una ricognizione personale o fotografica è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa del compendio probatorio.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere apprezzata anche alla luce della rituale deduzione delle relative censure nei motivi di appello; in mancanza, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul trattamento sanzionatorio presenti reali carenze logiche o giuridiche; quando la motivazione dia conto della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, il motivo è infondato.
- La mancata formulazione dell'avviso circa le pene sostitutive non determina automaticamente nullità della sentenza, poiché il giudice conserva un potere discrezionale e l'omissione può essere compatibile con una implicita valutazione negativa dei presupposti per accedere alla misura.
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