Cassazione Civile, Ordinanza n. 16115/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'ente previdenziale che aveva contestato al datore di lavoro un inadempimento dell'obbligo contributivo. In primo e secondo grado la domanda di accertamento negativo del credito contributivo era stata rigettata: la Corte d'appello aveva ritenuto che i contributi dovessero essere calcolati sul minimale contributivo, cioè sulla retribuzione dovuta in base al contratto collettivo applicabile, e non sulla sola retribuzione effettivamente corrisposta per effetto di assenze volontarie o di un diverso accordo tra le parti. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione, entrambi ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, conv. con L. n. 389 del 1989: con il primo motivo contestava l'errata individuazione del minimo retributivo base di calcolo dei contributi; con il secondo sosteneva che le assenze concordate tra lavoratore e datore di lavoro dovessero esonerare quest'ultimo dal pagamento della contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto l'orientamento della Corte territoriale. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, la base imponibile contributiva non può essere inferiore al minimale contributivo desumibile dalla retribuzione prevista dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale. Ha inoltre confermato che l'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva e non può essere modulata in funzione delle ore effettivamente lavorate o della presenza al lavoro concordata tra le parti, salvo che la sospensione del rapporto sia prevista dalla legge o dal contratto collettivo. È stata anche richiamata la regola secondo cui la forza maggiore non rileva, ai fini contributivi, se non quando il contratto collettivo le attribuisca espressamente efficacia sospensiva del rapporto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è stata usata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1 D.L. n. 338 del 1989 conv. con L. n. 389 del 1989
stabilisce che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore al minimale contributivo corrispondente alla retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile.
ha regolato il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale, la base imponibile non può scendere sotto il minimale contributivo ricavato dalla retribuzione dovuta secondo il contratto collettivo nazionale applicabile ai lavoratori del settore.
- L'obbligo contributivo ha autonomia rispetto all'obbligazione retributiva: il datore di lavoro può essere tenuto a versare contributi anche per importi superiori a quelli effettivamente corrisposti al lavoratore.
- Le parti non possono, con accordi individuali sulla presenza in servizio o sulla riduzione dell'orario effettivo, incidere liberamente sul quantum della contribuzione dovuta, salvo specifiche previsioni di legge o del contratto collettivo che legittimino la sospensione del rapporto.
- Anche la forza maggiore non incide sulla determinazione dell'obbligazione contributiva se non quando il contratto collettivo di settore le attribuisca espressamente effetto sospensivo del rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16033/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16053/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16058/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16080/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16085/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16090/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →