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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16115/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'ente previdenziale che aveva contestato al datore di lavoro un inadempimento dell'obbligo contributivo. In primo e secondo grado la domanda di accertamento negativo del credito contributivo era stata rigettata: la Corte d'appello aveva ritenuto che i contributi dovessero essere calcolati sul minimale contributivo, cioè sulla retribuzione dovuta in base al contratto collettivo applicabile, e non sulla sola retribuzione effettivamente corrisposta per effetto di assenze volontarie o di un diverso accordo tra le parti. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione, entrambi ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, conv. con L. n. 389 del 1989: con il primo motivo contestava l'errata individuazione del minimo retributivo base di calcolo dei contributi; con il secondo sosteneva che le assenze concordate tra lavoratore e datore di lavoro dovessero esonerare quest'ultimo dal pagamento della contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto l'orientamento della Corte territoriale. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, la base imponibile contributiva non può essere inferiore al minimale contributivo desumibile dalla retribuzione prevista dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale. Ha inoltre confermato che l'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva e non può essere modulata in funzione delle ore effettivamente lavorate o della presenza al lavoro concordata tra le parti, salvo che la sospensione del rapporto sia prevista dalla legge o dal contratto collettivo. È stata anche richiamata la regola secondo cui la forza maggiore non rileva, ai fini contributivi, se non quando il contratto collettivo le attribuisca espressamente efficacia sospensiva del rapporto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, la base imponibile non può scendere sotto il minimale contributivo ricavato dalla retribuzione dovuta secondo il contratto collettivo nazionale applicabile ai lavoratori del settore.
  • L'obbligo contributivo ha autonomia rispetto all'obbligazione retributiva: il datore di lavoro può essere tenuto a versare contributi anche per importi superiori a quelli effettivamente corrisposti al lavoratore.
  • Le parti non possono, con accordi individuali sulla presenza in servizio o sulla riduzione dell'orario effettivo, incidere liberamente sul quantum della contribuzione dovuta, salvo specifiche previsioni di legge o del contratto collettivo che legittimino la sospensione del rapporto.
  • Anche la forza maggiore non incide sulla determinazione dell'obbligazione contributiva se non quando il contratto collettivo di settore le attribuisca espressamente effetto sospensivo del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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