Cassazione Penale, Ordinanza n. 26131/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di condanna già resa nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e furto. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo la difesa, la motivazione sul punto sarebbe stata insufficiente o comunque errata. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi per escludere il trattamento di favore.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo motiva con riferimento a elementi personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censure in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito dia conto, in modo sintetico ma non apparente, degli elementi ritenuti decisivi per escludere il trattamento di favore.
- Il giudice che rigetta la richiesta di attenuanti generiche non è tenuto a prendere in esame in modo puntuale e analitico ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti, potendo limitarsi a valorizzare quelli reputati realmente significativi.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera contestazione della valutazione di merito compiuta sulla concedibilità delle attenuanti generiche, ed essa risulti adeguatamente motivata, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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