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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37161/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza d'appello che aveva riconosciuto a una dipendente il diritto all'inquadramento nella qualifica di caposala e aveva dichiarato l'illegittimità della dequalificazione subita. Sulla base di quella decisione, la lavoratrice aveva notificato un precetto per obblighi di fare, ritenendo non eseguito l'obbligo datoriale di adibirla alle mansioni corrispondenti. La società aveva proposto opposizione sostenendo di averle offerto, entro il termine indicato nel precetto, la presa di possesso nelle mansioni di caposala. L'opposizione era stata accolta nei primi due gradi. In cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, oltre a vizio motivazionale, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato che la nuova assegnazione sarebbe stata peggiorativa sia sotto il profilo retributivo sia normativo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petitum, avendo considerato come oggetto della lite le differenze retributive e non la corretta attribuzione delle mansioni di caposala con i relativi trattamenti consequenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata in primo luogo sulla tardività delle contestazioni specifiche mosse dalla lavoratrice solo nelle note difensive e, in secondo luogo, sulla circostanza che l'oggetto del giudizio esecutivo riguardava esclusivamente la coerenza tra le mansioni dovute in forza della precedente sentenza e quelle offerte dalla società, non la determinazione della retribuzione corrispondente. Ha inoltre osservato che il ricorso era generico, poiché non indicava con precisione in che modo le dedotte comparazioni contrattuali avrebbero dimostrato l'inadeguatezza dell'offerta datoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in ricorso; la Corte sottolinea che il motivo non supera il difetto di specificità e non attacca la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per denunciare un preteso ultrapetitum; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda, chiarendo che i riferimenti alle differenze retributive erano solo strumentali a delimitare l'oggetto del giudizio.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorso è generico e non specifica adeguatamente in che senso le comparazioni contrattuali dovessero dimostrare l'inadeguatezza dell'offerta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato come base del procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di sussistenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di anche una sola ratio rende il ricorso inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non basta richiamare genericamente documenti o comparazioni contrattuali, ma occorre spiegare puntualmente in che modo essi incidano sulla decisione impugnata.
  • Nel giudizio di opposizione al precetto per obblighi di fare relativo all'esecuzione di una precedente pronuncia, l'oggetto del contendere va individuato nella corrispondenza tra la prestazione imposta dal titolo e quella offerta in adempimento; profili ulteriori, come la quantificazione della retribuzione, sono rilevanti solo se strettamente consequenziali e dedotti in modo pertinente.
  • La deduzione di ultrapetizione non sussiste quando il giudice richiama questioni ulteriori solo per delimitare il perimetro dell'obbligazione esecutiva, senza estendere realmente la decisione oltre la domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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