Cassazione Penale, Sentenza n. 27959/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità delle sentenze di merito per omessa/notifica irregolare del decreto che dispone il giudizio (notifica del 15/05/2014 a Minturno a persona qualificatasi convivente mentre il ricorrente si sarebbe trasferito a Formia); 2) per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, doglianza di violazione dell'art. 216 L. fall. e vizi di motivazione: la condanna per distrazione/occultamento di rimanenze di magazzino, beni ammortizzabili e rimborsi a soci sarebbe fondata su mere presunzioni e su documenti contabili senza consulenze o perizie a confronto; 3) per la bancarotta fraudolenta documentale, vizio di motivazione e violazione di legge: la mancanza del dolo specifico sarebbe stata desunta in modo presuntivo dalla cattiva o omessa tenuta della documentazione, sicché la condotta dovrebbe essere riqualificata ai sensi dell'art. 217 L. fall. (bancarotta colposa) o la sentenza annullata con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi e il terzo motivo e ha accolto parzialmente il secondo. In dettaglio: il motivo sulla notifica è stato ritenuto infondato perché l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la consegna a persona convivente prevale sul certificato di residenza e l'onere di provare l'inesistenza della convivenza gravava sul ricorrente; il motivo relativo alla bancarotta documentale è stato ritenuto infondato: le scritture risultavano incomplete e la Corte d'appello ha correttamente dedotto il dolo (anche specifico) dalle modalità e dalla continuità con altre società; il motivo relativo alla bancarotta patrimoniale è stato ritenuto fondato perché i giudici di merito hanno basato la prova dei fatti distrattivi prevalentemente sui documenti contabili (stessi oggetti del reato documentale) senza adeguata valutazione critica della loro intrinseca attendibilità e senza prova certa della "previa disponibilità" in capo all'imputato dei beni nella loro esatta consistenza. Per tale motivo la sentenza è stata annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; per il resto il ricorso è respinto. Restano quindi confermate le condanne per bancarotta fraudolenta documentale e la pena complessiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione (con circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante) e le pene accessorie fallimentari nella stessa durata, salvo la pronunzia di nuovo giudice sul capo patrimoniale.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. mod.
norma richiamata in ordine alla procedura scritta e alla mancata richiesta di discussione orale; utilizzata per la lettura della requisitoria scritta del P.G.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
fissazione dei limiti di censura nel ricorso per cassazione (ricorso articolato nei limiti di legge)
norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte sottolinea che per questo reato è necessario accertare la "previa disponibilità" dei beni da parte dell'imprenditore e non è ammessa semplice presunzione dalla documentazione contabile senza valutazione della sua intrinseca attendibilità
norma sulla bancarotta colposa (o diversa qualificazione); evocata dalla difesa come possibile riqualificazione in caso di insufficienza del dolo specifico
principio sulla presunzione di verità della contabilità aziendale non applicabile automaticamente: la Corte ricorda che la qualificazione probatoria dei documenti aziendali non può essere assunta per presunzione assoluta nel delitto di distrazione
richiama il principio secondo cui la risultanza documentale deve essere valutata con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, anche nel silenzio del fallito, e la motivazione deve rendere conto di tale valutazione
Massime di principio
- La notifica effettuata a persona convivente secondo l'ufficiale giudiziario prevale sulle certificazioni anagrafiche discordanti: chi la contesta deve provare rigorosamente l'inesistenza della convivenza.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, la rilevanza penale può emergere dal comportamento omissivo o dall'uso fraudolento della contabilità; la mera negligenza può essere esclusa quando le scritture sono sistematicamente incomplete e vi è continuità con altre iniziative volte a sottrarre l'attività aziendale.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/occultamento) è indispensabile dimostrare la "previa disponibilità" dei beni in capo all'imputato nella loro effettiva consistenza: non è sufficiente riferirsi automaticamente alle risultanze contabili senza verificarne l'intrinseca attendibilità.
- Quando la prova dei fatti distrattivi poggia prevalentemente su documenti contabili che sono, al contempo, oggetto di contestazione per bancarotta documentale, il giudice di legittimità richiede una motivazione accurata sull'attendibilità di tali documenti; in difetto, la parte patrimoniale della condanna può essere annullata e rinviata.
- La valutazione complessiva della prova deve sempre esplicitare il nesso tra condotte, dolo (generico o specifico) e mezzi di occultamento/trasferimento: la ricostruzione motivata della disponibilità e della destinazione dei beni è cruciale per sostenere una condanna per distrazione.
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