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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15614/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto del 6/08/2021 con tre motivi principali: 1) nullità del decreto per violazione del contraddittorio e per mancata fissazione di apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art.666 c.p.p., con conseguente violazione degli artt.667 e 666 c.p.p.; 2) violazione di legge e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in materia di misure di sicurezza patrimoniale (richiamando artt.676 e 667 c.p.p. e art.240, lett. e) c.p.); 3) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt.676 e 667 c.p.p., art.240-bis c.p. e art.85-bis d.lgs. 309/1990 per la misura ablativa della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Caltagirone in funzione di giudice dell'esecuzione. Le altre censure sono state assorbite. La Corte ha rilevato che, pur potendo il giudice dell'esecuzione decidere d'ufficio ai sensi degli artt.676 e 667, comma 4, c.p.p. qualora la confisca non sia stata disposta in sentenza, quando è proposta opposizione il giudice dell'opposizione deve procedere in contraddittorio secondo l'art.666 c.p.p.; nel caso concreto tale formalità è mancata impedendo il diritto di difesa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Imposto il contraddittorio e la fissazione di apposata udienza in camera di consiglio per la decisione sull'opposizione; la mancata osservanza determina nullità del provvedimento nella specie.

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato con l'art.676: disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione sulle misure ablative; la Corte distingue l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione possa decidere d'ufficio da quella in cui è stata proposta opposizione.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di provvedere sulla confisca se il giudice della cognizione non vi ha provveduto; tuttavia, quando è proposta opposizione, la decisione richiede il contraddittorio ex art.666.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale di cassazione che individua i motivi di ricorso; richiamata come base formale per le censure presentate (lett. b) e c)).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità per violazione delle forme; utilizzato come riferimento per sostenere la nullità del decreto per carenza del contraddittorio.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione alle misure di sicurezza patrimoniale e alla confisca; la censura riguardava l'applicazione e la motivazione in materia di misure ablative.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla misura di sicurezza patrimoniale e alla obbligatorietà della motivazione della confisca; la Corte ha però assorbito le censure non essendo necessario esaminarle dopo l'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 85-bis d.lgs. 309/1990

    Norma speciale in materia di reati di stupefacenti e di confisca: richiamata per collegare l'ambito applicativo della misura patrimoniale; la corte non è entrata nel merito a causa dell'annullamento procedurale.

Massime di principio

  • Se è proposta opposizione all'esecuzione in materia di confisca, il giudice dell'opposizione deve decidere in contraddittorio e fissare apposita udienza (art.666 c.p.p.); la mancata osservanza può comportare la nullità del provvedimento e l'annullamento in Cassazione.
  • Il giudice dell'esecuzione può decidere d'ufficio sulla confisca (ai sensi degli artt.676 e 667 c.p.p.) solo se il giudice della cognizione non ha provveduto in sentenza; tale potere non esclude l'obbligo di contraddittorio quando è stata proposta opposizione.
  • Le censure sulla motivazione e sulla congruità della confisca (art.240 e art.240-bis c.p.) sono rilevanti, ma se sussiste una nullità procedurale grave (mancato contraddittorio) la questione di merito può rimanere assorbita dal giudice di legittimità.
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente la nullità per violazione del diritto di difesa e chiedere la fissazione dell'udienza; in cassazione il motivo processuale di nullità (art.606 c.p.p., lett. c) insieme ad art.179 c.p.p.) è un canale efficace se provata la mancanza di formalità.
  • Quando si impugna una decisione di misura patrimoniale è utile indicare con precisione se la confisca è stata o meno disposta in sentenza di merito: se non lo è e si procede d'ufficio, occorre verificare che non sia stata comunque violata la regola del contraddittorio ove l'opponente abbia chiesto l'opposizione.

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