Cassazione Civile, Ordinanza n. 34909/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da più soggetti per l’eccessiva durata di un processo presupposto in materia di lavoro, articolato in tre gradi. La Corte d’appello di Roma aveva inizialmente liquidato somme in favore dei ricorrenti; in sede di opposizione e poi di rinvio a seguito di precedente cassazione, ha rideterminato l’indennizzo. Il Ministero ha proposto nuovo ricorso per cassazione contro il decreto emesso all’esito della riassunzione, lamentando: 1) nullità del decreto per motivazione contraddittoria e perplessa, sostenendo che la Corte territoriale avesse correttamente individuato in 4 anni la durata irragionevole per quasi tutti i ricorrenti e in 3 anni per gli eredi di uno di essi, ma avesse poi erroneamente applicato il criterio di liquidazione moltiplicando 600 euro annui per 5 anni anziché per 4, e per 4 anziché per 3, con conseguente sovrastima dell’indennizzo; 2) violazione degli artt. 384, 392 e 112 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe deciso solo sul primo motivo già accolto dalla Cassazione e non anche sugli altri due motivi rimasti assorbiti nel precedente giudizio di legittimità; 3) omessa motivazione su fatti decisivi, poiché la Corte d’appello avrebbe considerato solo i periodi di stasi tra le fasi processuali, senza motivare compiutamente sulle diverse fasi del giudizio presupposto, in particolare sulle due fasi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva comunque riesaminato complessivamente il giudizio presupposto e si era pronunciato anche sui profili prima indicati come assorbiti. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che, pur essendo corretto il presupposto della durata irragionevole accertata dalla Corte territoriale, la liquidazione era stata calcolata su un numero di anni errato: 5 anziché 4 per la generalità dei ricorrenti, e 4 anziché 3 per gli eredi del soggetto deceduto. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente a tale punto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando l’equo indennizzo in euro 2.400,00 per ciascuno degli originari ricorrenti e in euro 1.800,00 complessivi per gli eredi del de cuius, oltre interessi legali. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per l’accoglimento solo parziale del ricorso del Ministero.
Norme richiamate
La legge Pinto fonda il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo; nel calcolo dell’indennizzo va applicato il criterio temporale corretto in base alla durata irragionevole effettivamente accertata.
art. 6 par. 1 CEDU
Costituisce il parametro convenzionale del diritto al processo entro un termine ragionevole.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale evocato per le censure di nullità del decreto per vizi motivazionali e violazione di norme sul giudizio di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per la censura di omessa motivazione su fatti decisivi.
Regola i poteri del giudice di rinvio dopo la cassazione.
Disciplina la riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio.
Richiamato per dedurre la pretesa omissione di pronuncia sui motivi assorbiti.
art. 111 Cost.
Evocato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato in relazione alla nullità del decreto per motivazione apparente o contraddittoria.
La Corte esclude l’inammissibilità ritenendo il ricorso conforme ai requisiti di specificità e completezza.
La Corte esclude che il ricorso ricadesse nelle ipotesi tipiche di inammissibilità previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve riesaminare anche i motivi che, nel precedente giudizio di legittimità, siano rimasti assorbiti, purché ciò sia necessario alla completa definizione della controversia.
- In materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001, una volta accertata la durata irragionevole del processo presupposto, la liquidazione dell’indennizzo deve essere calcolata applicando correttamente il criterio temporale adottato dal giudice, senza travisare il numero degli anni di ritardo ritenuti indennizzabili.
- La motivazione del provvedimento è viziata solo se è intrinsecamente contraddittoria o perplessa in modo da impedire la comprensione della decisione; non sussiste vizio quando la Corte abbia comunque rivalutato complessivamente il giudizio presupposto e determinato il ritardo e l’indennizzo sulla base degli elementi rilevanti.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere nel merito, rideterminando direttamente la misura dell’indennizzo dovuto.
- La censura sull’omessa pronuncia o sull’inosservanza dei poteri del giudice di rinvio non è fondata se il provvedimento impugnato contiene comunque una rivalutazione sostanziale delle questioni rimesse dal precedente annullamento.
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