Cassazione Penale, Sentenza n. 34924/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per tentata estorsione aggravata dal cosiddetto "metodo mafioso" in relazione all'episodio del 20/04/2009. Il ricorso articolava due motivi: (1) nullità o manifesta illogicità della motivazione sulla sua responsabilità contestando l'attendibilità della persona offesa Marco Maruzzelli (sostenendo che Maruzzelli poteva avere indicato un "capro espiatorio", che le dichiarazioni erano imprecise e che le indagini erano generiche); (2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, deducendo che non vi fossero circostanze specifiche che consentissero di ravvisare il metodo mafioso o la finalità di agevolare il clan Di Somma-Maresca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la critica alla valutazione della credibilità della persona offesa, osservando che la valutazione della credibilità è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni, assenti nel caso: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la disinteressata attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni di Maruzzelli. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante del metodo mafioso, atteso che l'imputato, nel formulare le minacce, aveva fatto riferimento a Raffaele "'o Ninnillo" (leader del clan Di Somma/Maresca), sfruttando così la forza intimidatrice derivante dal richiamo al clan. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Rimane ferma la condanna di merito a pena determinata in due anni e sei mesi di reclusione e 400 euro di multa (come rideterminata dalla Corte d'appello).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata quale motivo di ricorso in cassazione per vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto infondate le contestazioni motivazionali poiché fondate su valutazioni di fatto corrette e prive di manifeste contraddizioni.
art. 629 c.p.
Norma che disciplina il delitto di estorsione (qui tentata). La sentenza di merito ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi della tentata estorsione in relazione all'episodio contestato.
art. 416-bis.1 c.p. (e art. 7 d.l. 152/1991, ora richiamato)
La Corte ha interpretato l'aggravante del "metodo mafioso" come relativa alle modalità intimidatorie che richiamano la forza tipica dell'agire mafioso. È sufficiente che la condotta evochi nella vittima la coartazione psicologica tipica del metodo mafioso, anche se l'agente non appartiene formalmente all'associazione mafiosa; nel caso specifico il richiamo al nome del boss ha reso la condotta idonea a quella coartazione.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Prevede la necessità di riscontri esterni per il dichiarante coinvolto nel fatto; la Corte ha ricordato che tale requisito non è estensibile automaticamente alla persona offesa: per la sua testimonianza è sufficiente un rigoroso esame di attendibilità soggettiva e oggettiva da parte del giudice, senza obbligo di riscontri esterni.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che consente la condanna per spese del procedimento e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo che emergano manifeste contraddizioni o illogicità evidenti nella motivazione.
- Per la testimonianza della persona offesa non è sempre richiesto un riscontro esterno: è necessario che il giudice di merito esamini con rigore l'attendibilità soggettiva e oggettiva e motivi adeguatamente in merito all'assenza di elementi che ne compromettano l'obiettività.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche se l'imputato non è membro di un'associazione mafiosa, quando la condotta minacciosa richiami oggettivamente alla mente della vittima la forza intimidatrice tipica dei sodalizi mafiosi (es. richiamo esplicito a boss o clan), rendendo la minaccia particolarmente più efficace.
- In ricorsi per cassazione volti a contestare la motivazione su questioni di fatto (credibilità, valutazione probatoria, sussistenza di circostanze aggravanti) è necessario dimostrare la sussistenza di contraddizioni manifeste o illogicità palese della motivazione per avere probabilità di successo.
- Per contestare la configurazione dell'aggravante mafiosa occorre documentare l'assenza degli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza: mancanza di riferimenti al sodalizio, assenza di comportamenti oggettivamente idonei a evocare la paura connessa al metodo mafioso, o motivazione dei giudici di merito visibilmente lacunosa o contraddittoria.
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