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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40484/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere e successivi arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere). Il G.U.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, con udienza preliminare del 18/02/2022, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi raccolti risultavano insufficienti a sostenere l'accusa. La Corte d'appello di Ancona aveva però rigettato la domanda di riparazione, ritenendo ostativa la presenza di una "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p., sulla base di informative della Squadra Mobile e del precedente giudizio di altra procedura che riferivano condotte di favoreggiamento compiute dall'istante (aiuto a coindagati per eludere le ricerche e occultare refurtiva). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione censurando l'uso di fatti non causalmente rilevanti rispetto alla custodia cautelare adottata per l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p. e denunciando violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il consolidato principio di diritto (segnatamente le Sezioni Unite, D'Ambrosio, n. 32383/2010 e successiva giurisprudenza di legittimità) secondo cui, quando il giudice dell'udienza preliminare accerta l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare sulla base dei medesimi elementi che erano stati posti all'esame del giudice della cautela, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può operare come causa ostativa al riconoscimento della riparazione. In tali ipotesi il giudice della riparazione non può valutare neppure una colpa lieve dell'istante, perché è preclusa ogni valutazione della efficacia causale della sua condotta rispetto all'adozione della misura cautelare. Poiché nel caso di specie il G.U.P. aveva pronunciato non luogo a procedere sulla base dei medesimi elementi, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la riparazione per la presunta colpa grave dell'istante.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che esclude il diritto alla riparazione qualora l'istante abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. La Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza consolidata: tale causa ostativa non opera se il giudice dell'udienza preliminare ha riconosciuto l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sulla base dei medesimi elementi esaminati dal giudice della cautela.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma procedurale connessa alla riparazione; nel giudizio la sua applicazione viene contestata ma la Corte si è pronunciata sul principio generale ricavabile dalla giurisprudenza, ritenendo che non sia consentito al giudice della riparazione rivalutare la condotta dell'istante quando il non luogo a procedere sia stato deciso sui medesimi elementi.

  • art. 416 cod. pen.

    Dispone il reato di associazione per delinquere, ossia il titolo di reato per il quale l'istante era stato inizialmente indagato e sottoposto a misura cautelare; il G.U.P. ha poi pronunciato non luogo a procedere per insufficienza degli elementi.

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio) - giurisprudenza

    Principio di diritto cardine richiamato dalla Corte: quando la insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare è accertata sulla base dei medesimi elementi che avevano determinato la misura, il giudice della riparazione non può considerare la condotta dell'istante causa efficace della custodia cautelare (né valutare anche una colpa lieve).

Massime di principio

  • Se il G.U.P. pronuncia non luogo a procedere perché gli stessi elementi che hanno determinato la misura cautelare sono ritenuti insufficienti, il giudice della riparazione non può ritenere che l'istante abbia "dato causa" alla custodia cautelare per dolo o colpa grave: la preclusione della riparazione richiede una effettiva relazione causale fra la condotta e l'adozione della misura, non la mera esistenza di contestazioni in altri procedimenti.
  • La valutazione della "colpa grave" ai fini dell'esclusione della riparazione richiede un concreto nesso causale tra la condotta imputata e l'adozione della misura cautelare; fatti estranei o emersi in procedimenti distinti, non valutati dal giudice della cautela come idonei a sostenere l'accusa, non possono essere usati per ostacolare l'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione, di fronte a un non luogo a procedere deciso sul medesimo materiale probatorio, non può effettuare una rivalutazione ex post degli stessi elementi volta a trovare una responsabilità dell'istante; in tal caso il rimedio è l'accoglimento della domanda (o il nuovo esame da parte del giudice di merito, se necessario).
  • Quando si lamenta una causa ostativa (dolosa o per colpa grave), chi la deduce deve dimostrare il rapporto causale tra la condotta imputata e la decisione cautelare; la mera presenza di precedenti o contestazioni in atti di indagine non sostituisce questa prova.
  • In pratica, per chi chiede la riparazione: se l'udienza preliminare o altro giudice ha già escluso l'idoneità degli elementi a sostenere l'accusa, è possibile ottenere l'indennizzo salvo che la parte resistente dimostri un nesso causale effettivo e indipendente tra la condotta e la misura adottata.

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