Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31828/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 08/04/2025 che, in sede di riesame, ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel Comune di Avellino per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici. Denuncia la violazione dell'art. 416 c.p. e dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che non sussistono gravi indizi di partecipazione all'associazione: il Gip aveva escluso indizi gravi in relazione ai reati-fine, e l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a descrivere il disvalore della condotta associativa senza provare il ruolo partecipativo di Sperduto. Inoltre deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto alle esigenze cautelari, poiché mancherebbero elementi che rendano concreto il pericolo di reiterazione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto l'impianto motivazionale del Tribunale di Napoli, che ha ricostruito indizi idonei a dimostrare l'inserimento consapevole di Sperduto nel sodalizio guidato da De Simone: coinvolgimento in progetti imprenditoriali del gruppo (attività di magazzino, società calcistiche), nomina quale legale rappresentante di Ada System s.r.l. quale prestanome, il rinvenimento presso De Simone di supporti informatici contenenti PIN/password e dati personali del ricorrente, e conversazioni intercettate (es. la frase in data 01/11/2022 "allora dobbiamo trovare qualche fune rotta? i kamikaze ci stanno… lo tengo qualche kamikaze verso Roma" e altre dove si parla di reperire un "ragazzo pulito" o un "brasiliano") interpretate come ricerca di prestanome. Il Tribunale ha inoltre motivato il rischio di reiterazione in ragione della natura organizzata e continuata dell'attività e della disponibilità del ricorrente a fungere da schermo fittizio, pur ritenendo adeguata una misura meno afflittiva (obbligo di dimora). La Cassazione ha osservato che le censure difensive costituiscono una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione è congrua e coerente, e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte riafferma che per configurare la partecipazione a un'associazione per delinquere sono necessari gravi indizi che attestino l'effettivo e consapevole inserimento dell'indagato nell'organizzazione: adesione stabile, conoscenza del programma criminoso e contributo concreto e continuativo, anche se non direttivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente; nel provvedimento di legittimità non emerge una diversa interpretazione puntuale di questa disposizione, sicché la decisione si concentra sulla valutazione degli indizi ex art. 416 c.p. e sulle regole di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso, valutata con profili di colpa.

  • giurisprudenza di legittimità (principio richiamato)

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012

    La Corte richiama il principio per cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione: non è ammissibile come strumento per una diversa valutazione del materiale indiziario quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e coerente.

Massime di principio

  • Per l"integrazione del reato di associazione per delinquere non bastano rapporti di conoscenza o frequenti contatti: servono indizi di inserimento stabile, consapevole e contributivo nell"organizzazione.
  • L"utilizzo della persona come "prestanome", la titolarità formale di cariche a beneficio di terzi, la disponibilità di credenziali personali e conversazioni dalle quali emerge la ricerca di soggetti "puliti" sono elementi indiziari rilevanti ai fini della partecipazione associativa.
  • Le intercettazioni e il quadro complessivo delle relazioni economiche o imprenditoriali possono comporre un quadro indiziario sufficiente anche in assenza della prova dei "reati-fine" specifici.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione meramente di merito delle risultanze probatorie quando la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e aderente agli atti; il ricorso deve invece mirare a violazioni di legge o a manifeste illogicità.
  • Quanto alle misure cautelari, il giudice bilancia il ruolo dell"indagato e la gravità del rischio di reiterazione: ruolo subordinato e contributo non direttivo possono giustificare misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari se adeguate a prevenire il pericolo.
  • La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può comportare condanne per spese e sanzioni alla cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.