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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21775/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una vicenda di lottizzazione urbanistica relativa a una particella destinata a strada e a opere di urbanizzazione. In primo grado il tribunale aveva escluso il trasferimento della proprietà al Comune e aveva ritenuto che il bene fosse rimasto nella sfera della società privata, anche per la presenza di formalità pregiudizievoli anteriori. La corte d'appello, poi, aveva invece riconosciuto la proprietà della particella in capo a Roma Capitale, ritenendo che la cessione unilaterale fosse stata validamente accettata nell'ambito della convenzione urbanistica. Successivamente la società privata aveva proposto revocazione contro tale sentenza, ma la corte d'appello l'aveva dichiarata inammissibile e l'aveva condannata alle spese. Nel presente ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato esclusivamente il capo sulle spese, deducendo: errata individuazione dello scaglione di valore della causa, sostenendo che il valore fosse indeterminabile e che dovesse applicarsi la disciplina di cui all'art. 15 c.p.c. e al D.M. n. 55/2014; indebita liquidazione della fase istruttoria, non essendosi svolta alcuna istruttoria; indebita liquidazione della fase decisionale, non essendo state depositate conclusionali e repliche; e, con il secondo motivo, nullità della statuizione sulle spese per difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, essendo stata nel frattempo cassata la sentenza di appello oggetto della revocazione, fosse venuto meno l'oggetto stesso del giudizio di revocazione e quindi l'interesse a coltivare l'impugnazione sulle spese.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato che la precedente sentenza di appello, impugnata con revocazione, era stata poi cassata da questa Corte con sentenza n. 27857/2020, con conseguente venir meno dell'oggetto del giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. e, quindi, dell'interesse a impugnare anche il capo sulle spese contenuto nella decisione resa sulla revocazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esito complessivo della lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché rileva la sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la questione resta assorbita dall'inammissibilità

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese; la questione resta assorbita

  • art. 15 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la causa dovesse considerarsi di valore indeterminabile

  • art. 395 c.p.c.

    indica il rimedio revocatorio esperito contro la sentenza d'appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per difetto di motivazione della statuizione sulle spese

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese in una decisione assunta con rito semplificato/orale

  • art. 336 c.p.c.

    la cassazione della sentenza impugnata estende i suoi effetti agli atti e provvedimenti dipendenti, facendo venir meno l'oggetto della revocazione e l'interesse ad agire

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di revocazione, la sentenza di merito oggetto di revocazione viene cassata, viene meno l'oggetto del giudizio revocatorio e l'impugnazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cassazione della sentenza presupposta si estende, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., anche ai provvedimenti dipendenti, compresa la statuizione sulle spese resa nel giudizio di revocazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione dipende da un evento sopravvenuto successivo alla proposizione, non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure relative alla liquidazione delle spese processuali restano assorbite se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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