Cassazione Civile, Ordinanza n. 37812/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un debitore per un credito di euro 91.560,84 fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso prima del fallimento. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione ritenendo il titolo monitorio inopponibile alla procedura perché non munito di dichiarazione di esecutorietà. La società proponeva opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., sostenendo che il decreto ingiuntivo, essendo provvisoriamente esecutivo e non opposto nei termini, fosse comunque efficace nei confronti del fallimento. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 647 c.p.c. e della normativa fallimentare, censurando la tesi del tribunale secondo cui, per l'opponibilità alla procedura, sarebbe necessaria la dichiarazione di esecutorietà e non basterebbe la sola scadenza del termine per l'opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell'opponibilità al fallimento, il decreto ingiuntivo deve essere già munito, al momento della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; la sola provvisoria esecutorietà o la mancata opposizione nel termine non sono sufficienti. Ha inoltre richiamato il principio per cui il decreto monitorio provvisoriamente esecutivo non è equiparabile a una sentenza non definitiva emessa nel contraddittorio, e resta privo di efficacia verso la procedura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata nel caso per contestare il rigetto dell'insinuazione al passivo.
la dichiarazione di esecutorietà è presupposto necessario perché il decreto ingiuntivo divenga opponibile alla procedura fallimentare e acquisti efficacia assimilabile al giudicato.
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non basta a renderlo opponibile al fallimento.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una questione già risolta da orientamento giurisprudenziale consolidato.
richiamato per distinguere il controllo del cancelliere sulla tempestiva impugnazione dalla dichiarazione di esecutorietà del giudice ex art. 647 c.p.c.
richiamato per distinguere il rilascio di copia esecutiva dalla dichiarazione di esecutorietà del decreto monitorio.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura fallimentare, non è sufficiente che il decreto sia stato provvisoriamente esecutivo o che non sia stata proposta opposizione nei termini: occorre che, prima della dichiarazione di fallimento, sia intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
- La dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. ha natura e funzione diverse dai controlli formali svolti in sede di rilascio della copia esecutiva o di verifica dell'impugnazione; solo essa consente il passaggio del decreto a una condizione assimilabile al giudicato opponibile alla massa.
- Un decreto monitorio non munito di esecutorietà alla data del fallimento resta inopponibile alla curatela, anche se provvisoriamente esecutivo, e non consente l'ammissione al passivo del relativo credito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando censura un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutarne l'orientamento.
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