Cassazione Civile, Ordinanza n. 22051/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente addetto alla vigilanza privata, a seguito di indagini commissionate dalla datrice di lavoro a un'agenzia investigativa per verificare l'adempimento della prestazione lavorativa delle guardie particolari giurate. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo inutilizzabili le prove raccolte tramite tali controlli perché effettuati in violazione della disciplina statutaria sui controlli del datore di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo che, una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 4, il controllo sulla corretta esecuzione della prestazione doveva ritenersi lecito anche se affidato a investigatori esterni; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 4 Statuto dei lavoratori e dell'art. 132 c.p.c., contestando la qualificazione del controllo come riferito all'attività lavorativa e sostenendo che si trattasse invece di accertamento di condotte illecite del lavoratore estranee al divieto statutario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché conforme alla propria giurisprudenza: il datore di lavoro può controllare l'adempimento della prestazione solo direttamente o tramite la propria organizzazione gerarchica; il controllo affidato a terzi, inclusa un'agenzia investigativa, non può riguardare né l'adempimento né l'inadempimento dell'obbligazione lavorativa, perché ciò attiene all'attività lavorativa sottratta alla vigilanza esterna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché mirava a denunciare la violazione di una norma che la corte territoriale non aveva applicato nei termini prospettati, sia perché investiva un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 20 maggio 1970, n. 300
nominativi e mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa
non esclude il potere del datore di lavoro di controllare direttamente o tramite l'organizzazione gerarchica l'adempimento della prestazione lavorativa; il controllo esterno di terzi resta distinto e non può sostituirsi a quello datoriale interno.
art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300
non consente controlli di terzi sull'attività lavorativa; il controllo investigativo su adempimento/inadempimento della prestazione rientra nel divieto quando non sia svolto direttamente dal datore o dalla sua organizzazione gerarchica.
art. 2 L. 20 maggio 1970, n. 300
richiamato insieme all'art. 3 nello sviluppo della giurisprudenza sui limiti ai controlli del datore di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
richiamato per rinviare alla giurisprudenza recente su un punto già chiarito dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione richiamata in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il datore di lavoro può controllare l'esatto adempimento della prestazione lavorativa solo direttamente o attraverso la propria organizzazione gerarchica, anche mediante controlli occulti, purché riferibili all'assetto interno dell'impresa.
- Il controllo affidato a soggetti terzi, come agenzie investigative o guardie particolari giurate, non può avere ad oggetto l'adempimento o l'inadempimento della prestazione lavorativa, perché ciò ricade nell'attività lavorativa sottratta alla vigilanza esterna.
- Quando il ricorso per cassazione contesta una qualificazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa la riferibilità del controllo investigativo all'attività lavorativa, la censura è inammissibile se mira a una nuova valutazione del fatto.
- La violazione di legge non può essere dedotta in modo utile quando la norma evocata non è stata applicata dalla sentenza impugnata nei termini prospettati dal ricorrente.
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