Cassazione Civile, Ordinanza n. 34358/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo un preteso errore di percezione: la Corte avrebbe deciso nel merito pur avendo il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione indicato dalla stessa Agenzia come notificato esclusivamente all'Avvocatura dello Stato, e avrebbe quindi erroneamente dato atto della mancata costituzione dell'Agenzia. L'Agenzia sosteneva che tale errore revocatorio non fosse deducibile nel giudizio di rinvio e lo riproponeva in questa sede. Il contribuente si è difeso con controricorso e memorie, sostenendo l'infondatezza della revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto revocatorio, perché dall'ordinanza impugnata risultava che il Collegio aveva effettivamente verificato la notifica nei confronti dell'Agenzia e aveva tratto da tale verifica la conseguenza della mancata costituzione; la doglianza dell'Agenzia investiva quindi non un dato percettivo, ma una valutazione giuridica sull'idoneità della notifica eseguita presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio. L'Agenzia è stata condannata alle spese in favore del difensore antistatario della controparte. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di un errore di percezione, ossia quando il giudice abbia supposto esistente un fatto incontrovertibilmente escluso o abbia negato un fatto incontrovertibilmente provato; non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti della ritualità della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, la cui applicazione è stata esclusa nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia errato nella percezione di un fatto processuale o storico decisivo, e non quando la censura investa la qualificazione giuridica degli effetti di un atto processuale.
- La deduzione che una notificazione sia o non sia idonea a instaurare il contraddittorio attiene alla valutazione giuridica della ritualità dell'atto, non all'errore di fatto revocatorio.
- Perché sia configurabile l'errore di percezione è necessario che il fatto posto a base della decisione non sia stato affatto esaminato, mentre se il collegio abbia verificato il dato e ne abbia tratto conseguenze giuridiche, la revocazione è inammissibile.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette al regime della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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