Cassazione Penale, Ordinanza n. 08553/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 4 luglio 2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso censuravano essenzialmente la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, chiedendo una diversa lettura delle emergenze processuali. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità, perché attengono a profili riservati al giudice di merito. Inoltre viene dato atto che la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sulla sussistenza del dolo richiesto per il reato di cui all'art. 387-bis c.p., ritenendo irrilevanti le giustificazioni addotte dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero in modo improprio la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, attività rimesse al giudice di merito, e ha reputato congrua, logica e correttamente argomentata la motivazione della Corte di appello sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma quale fattispecie incriminatrice per la quale la Corte di appello aveva ritenuto integrato il dolo; le giustificazioni dell'imputato sono state considerate irrilevanti ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso in euro 3000,00.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censure quando risulta congrua, logica e fondata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili.
- Per integrare la violazione dell'art. 387-bis c.p. è necessario che il giudice di merito dia adeguata contezza della sussistenza del dolo richiesto; le giustificazioni dell'imputato possono essere ritenute irrilevanti ove non idonee a escludere l'elemento soggettivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ritenuto equo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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