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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva condannato per omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.1 c.p.) per aver omesso, tra il 01/11/2017 e il 06/04/2018, di trasmettere alla Procura plurime denunce/querele. Il ricorso articolava sei motivi: 1) illegittimità della qualificazione dell'evento come "rifiuto" invece che mera omissione; 2) mancata considerazione della discrezionalità tecnica/opportunità del pubblico ufficiale e della possibilità di errori non dolosi; 3) travisamento della prova e sottovalutazione dei problemi tecnici di accesso al portale (CED) nonché omessa valutazione della consulenza tecnica del PM; 4) illegittima rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e inutilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali; 5) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando il comportamento collaborativo e la prossimità del dolo alla colpa.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che l'art. 328 c.1 può configurarsi anche per omissione prolungata che si traduca in "rifiuto implicito", richiamando giurisprudenza consolidata; ha ritenuto motivata la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'inerzia del ricorrente è stata totale e protratta, incompatibile con mera negligenza; ha valutato rilevanti i comportamenti successivi dell'imputato (richiesta tardiva ai Carabinieri, occultamento parziale del carteggio, dichiarazioni contraddittorie) come indici del dolo; ha escluso che l'eventuale malfunzionamento del portale, prospettato tardivamente, fosse idoneo a giustificare l'omissione; ha ritenuto corretta la rinnovazione probatoria in appello e motivata la negazione della particolare tenuità e delle attenuanti generiche. Conseguentemente la condanna della Corte d'appello è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    La Corte conferma che il reato di cui al comma 1 può concretizzarsi anche per omissione omissiva prolungata che equivalga a un rifiuto implicito dell'atto dovuto

  • art. 331 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che impone l'obbligo di comunicare notizie di reato: la sua natura cogente rafforza l'idea che l'inerzia possa costituire rifiuto

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Si sottolinea l'obbligo della polizia giudiziaria di riferire "senza ritardo", elemento che giustifica la qualificazione dell'inerzia prolungata come rifiuto implicito

  • art. 361 cod. pen.

    Citata nella discussione sulla possibilità di approfondimenti da parte del pubblico ufficiale, ma non ritenuta idonea a giustificare una prolungata omissione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Valutata in relazione all'eventuale esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che durata, gravità, tipologia dei reati e condotte successive escludessero l'applicabilità

  • art. 603 c.3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito sulla rinnovazione probatoria: la Corte ha chiarito che la rinnovazione in appello, se disposta, non pregiudica le garanzie difensive e può essere legittima

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli interrogatori e alle dichiarazioni rese dall'imputato nelle varie fasi; la Corte ha considerato rilevanti le contraddizioni tra le versioni

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020)

    Norma procedurale citata in ordine alla trattazione scritta del procedimento

Massime di principio

  • L'omissione prolungata nell'adempimento di un obbligo di pubblica funzione può essere qualificata come "rifiuto implicito": non è necessaria una manifestazione formale di volontà per configurare il rifiuto previsto dall'art. 328 c.1
  • La mera discrezionalità tecnica o l'esercizio di verifiche non autorizzano un'inerzia estesa e generalizzata: la valutazione deve essere contestuale e tener conto di durata, estensione delle omissioni e carico di lavoro
  • Problemi tecnici del sistema telematico devono essere provati tempestivamente; prospettarli solo successivamente è scarso elemento di giustificazione e può essere ritenuto insufficiente a escludere il dolo
  • I comportamenti successivi dell'agente (tentativo di occultamento, attivazioni tardive e contraddittorie) sono indici probatori significativi per inferire la volontà dolosa in reati omissivi
  • La rinnovazione probatoria in appello non è automaticamente illegittima quando l'assoluzione di primo grado deriva da un giudizio abbreviato senza integrazione: se la rinnovazione è disposta, essa può accrescere le garanzie e non viola necessariamente i diritti di difesa
  • Per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) la valutazione deve considerare non solo la numerosità degli atti ma anche la natura e la gravità dei reati, la rilevanza dei beni giuridici protetti, la durata della condotta e l'intensità del dolo
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e apprezzabili di fatto (es. comportamento collaborativo, repentirsi effettivo, scarsa offensività): la loro assenza rende la loro concessione insindacabile in appello/legittimità

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