Cassazione Penale, Sentenza n. 17510/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità/invalidità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio ex art.178, comma 1, lett. c) c.p.p.; il difensore ha sostenuto che, essendo l'imputato detenuto, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di detenzione e che la notifica effettuata presso il difensore di fiducia non aveva assicurato l'effettiva conoscenza del processo, soprattutto perché il difensore domiciliatario aveva rinunciato al mandato il giorno successivo alla ricezione della notifica. Si è altresì censurata l'omissione di motivazione della Corte di appello relativamente alla certificazione del DAP che attestava la detenzione ininterrotta dell'imputato dal 25/03/2018 al 01/04/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto fondato il motivo sul vizio di notificazione: la sola elezione di domicilio presso il difensore e la notifica formale non sono sufficienti a provare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, specie quando il difensore domiciliatario ha rinunciato al mandato il giorno successivo. Non risultando prova di un rapporto professionale idoneo a garantire la conoscenza del processo né elementi che dimostrino una volontaria sottrazione dell'imputato, la dichiarazione di assenza in primo grado è risultata illegittima. Poiché il reato di evasione del 21/08/2016 si è estinto per prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi perfezionatosi il 21/02/2024) e non risultano cause di sospensione della prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per error in procedendo; utilizzato per dedurre l'invalidità della notifica e dell'assenza rilevata in primo grado
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina la citazione diretta a giudizio e le modalità di notifica; la Corte ha verificato che la notifica formale presso il difensore non era idonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'imputato
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede i casi in cui la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio; applicata perché non emergeva dalla sentenza di merito che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso
Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Principio giurisprudenziale richiamato: per dichiarare l'assenza non è sufficiente la mera elezione di domicilio presso il difensore; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a far ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto
Massime di principio
- La notifica effettuata presso il difensore di fiducia non vale automaticamente come prova di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale stabile e la concreta possibilità che l'informazione sia arrivata all'imputato
- Se il difensore domiciliatario rinuncia immediatamente dopo aver ricevuto l'atto, ciò è indizio che la notifica formale non ha assicurato la conoscenza effettiva e può rendere illegittima la dichiarazione di assenza
- In tema di detenuti, la notifica dovrebbe essere eseguita presso il luogo di detenzione quando la conoscenza del procedimento non risulti effettivamente assicurata da altri mezzi
- Il giudice d'appello deve motivare espressamente sulle certificazioni di detenzione e su ogni elemento che possa influire sulla valutazione dell'effettiva conoscenza del procedimento
- Se l'errore di notifica rende illegittima la dichiarazione di assenza e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza di condanna
- Nel valutare la decorrenza della prescrizione occorre verificare l'assenza di cause di sospensione nel corso del procedimento; l'annullamento per vizio procedurale può comportare l'estinzione del reato per prescrizione
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