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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17507/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per: (i) mancato assorbimento del reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) nel reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), sostenendo che la privazione della libertà fosse parte della medesima condotta vessatoria; (ii) vizio nella ricostruzione dell'elemento oggettivo del peculato e nella quantificazione delle somme sottratte dall'amministratrice di sostegno (contestazione della metodologia di determinazione della somma appropriata); (iii) inammissibilità del motivo di appello relativo ai maltrattamenti per presunta specificità del motivo; (iv) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (confessione, ravvedimento e comportamento processuale). La sola A.V. deduceva inoltre: (v) omissione di motivazione sul requisito dell'induzione in ordine al reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.); (vi) mancata esclusione dell'aggravante per abuso dei poteri inerenti l'amministrazione di sostegno (art. 61, n. 9 c.p.); (vii) illegittima costituzione di parte civile in sede di incidente probatorio disposta nella fase delle indagini preliminari (presunta nullità non sanabile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i motivi erano generici, reiterativi o versati in fatto e non evidenziavano vizi di legittimità della motivazione della Corte territoriale. In particolare: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del concorso tra maltrattamenti e sequestro di persona quando la compressione della libertà assume autonoma rilevanza; la quantificazione del peculato è stata ritenuta sorretta da adeguata motivazione (consulenza tecnica contabile, falsità dei rendiconti, prelievi in contanti e versamenti su conti dei ricorrenti); la richiesta di prevalenza delle attenuanti è stata valutata in modo non arbitrario e ritenuta non prevalente rispetto alla gravità delle condotte e alle aggravanti; la configurabilità della circonvenzione è stata ritenuta comprovata anche per indizi logici (dipendenza della vittima, sproporzione dell'acquisto dell'auto); l'aggravante per abuso dei poteri è stata confermata in quanto l'attività decisionale sulla vita della persona offesa era di pertinenza dell'amministratrice di sostegno; la costituzione di parte civile in incidente probatorio disposto nella fase delle indagini preliminari è illegittima, ma qui la Corte territoriale ha qualificato il vizio come nullità a regime intermedio e ne ha riconosciuta la sanatoria per effetto della richiesta del rito abbreviato. Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Concorso tra maltrattamenti e sequestro: il sequestro di persona è autonomo quando la compressione della libertà è ulteriore e particolarmente lesiva rispetto alle abituali vessazioni; altrimenti può essere assorbito.
  • Peculato dell'amministratore di sostegno: la prova può fondarsi su consulenze tecniche contabili, falsità di rendiconti e movimenti anomali (prelievi in contanti, versamenti su conti dei familiari); la quantificazione richiede motivazione ma può fondarsi su ricostruzione contabile e presunzioni in bonam partem.
  • Circonvenzione di incapace: l'induzione può risultare da elementi indiziari (dipendenza della vittima, sproporzione dell'atto rispetto alle esigenze dell'incapace, vantaggio indebito); non è indispensabile dimostrare una pressione morale esplicita.
  • Costituzione di parte civile: è ammessa fino all'udienza preliminare (termine finale); la costituzione durante l'incidente probatorio disposto nella fase delle indagini preliminari è illegittima, salvo che l'incidente sia stato disposto nell'udienza preliminare; vizi intermedi possono essere sanati dal rito abbreviato salvo ipotesi di nullità assolute o divieti probatori.
  • Specificità dei motivi di impugnazione: i motivi d'appello e di cassazione devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; argomentazioni generiche o meramente confutative sono inammissibili.
  • Valutazione delle attenuanti: il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al merito e sindacabile in Cassazione solo se emerge un vizio logico o arbitrario nella motivazione.

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