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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il loro gravame avverso la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo e aveva confermato la confisca per equivalente di un immobile. Le censure principali riguardano: (i) omissione e illogicità della motivazione in ordine alla confisca per equivalente dell'appartamento, ritenuto erroneamente nella disponibilità degli imputati sebbene acquistato e intestato a un terzo (la figlia di una delle imputate); (ii) sproporzione tra il valore dell'immobile (circa 204.700 euro) e l'ammontare della confisca (31.371 euro), non adeguatamente esaminata; (iii) illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello relativa alla conversione del sequestro preventivo in conservativo. Denunciano altresì la mancata valutazione del tema della intestazione fittizia e la pretermissione della verifica della proporzionalità delle misure patrimoniali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi di ricorso fondati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che la decisione di merito ometteva di motivare adeguatamente sulle questioni devolute con l'appello (confisca per equivalente e sequestro conservativo), non ha valutato compiutamente la sproporzione fra valore dell'immobile e somma da confiscare, e ha impropriamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul punto. Sul piano sostanziale, la Cassazione ha disposto che la Corte di merito debba riesaminare la legittimità della confisca e della conversione in sequestro conservativo, accertare l'effettiva disponibilità del bene e la sussistenza o meno di intestazione fittizia, e motivare in ordine alla proporzionalità delle misure patrimoniali rispetto al profitto del reato. In sintesi: annullamento parziale (relativamente alla confisca) e rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riferimento al reato per cui gli imputati erano irrevocabilmente condannati; la confisca per equivalente discende dalla responsabilità connessa a tale fattispecie

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca per equivalente; applicata in primo grado per confiscare beni fino alla concorrenza dell'importo dovuto (qui pari a euro 31.371,00)

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo motivazionale del giudice sulla devoluzione delle questioni in sede di rinvio: la Cassazione ha rilevato violazione per omessa o insufficiente motivazione su questioni devolute

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso ai fini della memoria, utilizzata nella descrizione dei motivi di ricorso trattati

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con procedura scritta; richiamata per la modalità di trattazione del giudizio

Massime di principio

  • Se in sede di appello o cassazione emergono censure sulla confisca per equivalente è necessario che la Corte di merito motivi specificamente sulla disponibilità del bene e sull'eventuale intestazione fittizia: l'intestazione formale a terzi non esclude automaticamente l'accertamento dell'effettiva disponibilità degli imputati
  • Il giudice deve valutare la proporzionalità tra valore del bene sottoposto a confisca (valore di mercato) e la somma oggetto di confisca; la mera limitazione del «quantum» confiscabile non sopperisce all'irragionevolezza della confisca integrale di un bene di valore molto superiore
  • La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, specie se disposta con sentenza, può essere oggetto di impugnazione e deve essere valutata dal giudice di merito in connessione con la verifica della proporzionalità delle misure ablative
  • In caso di rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte d'appello chiamata al nuovo esame deve trattare non solo il profilo specifico di annullamento ma anche le questioni discendenti che risultano interferenti o assorbite dalla decisione di annullamento stessa
  • Per il sequestro conservativo non è richiesta la determinazione matematica esatta dell'importo del credito soggetto a sequestro, ma occorre che esso sia determinabile con qualche approssimazione: comunque la misura deve essere adeguatamente motivata in ordine alla sua proporzionalità e all'idoneità dei requisiti (es. pericolo di dispersione)

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