Cassazione Penale, Ordinanza n. 07210/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna, riducendo però la pena, per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione di legge, sostenendo che l'aggravante dell'incidente fosse stata ritenuta in base al solo collegamento materiale tra sinistro e stato di alterazione, senza accertare il necessario coefficiente causale della sua condotta rispetto all'incidente, e che il mero coinvolgimento non bastasse; con gli altri due ha lamentato la nullità della sentenza per omessa valutazione delle conclusioni difensive e per vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute dalla Corte territoriale insussistenti nonostante, secondo la difesa, vari elementi positivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla pretesa nullità per omessa valutazione delle deduzioni difensive, osservando che la memoria era stata ricevuta e che il giudice di merito aveva comunque preso posizione sulle relative argomentazioni con valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il motivo sull'aggravante non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la provocazione dell'incidente sulle modalità concrete della condotta: stato di alterazione da alcol, perdita di controllo del veicolo, invasione della corsia opposta e collisione con altro veicolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Integra il reato di guida in stato di ebbrezza; l'aggravante del comma 2-bis è stata ritenuta sussistente in presenza di un incidente provocato dalle concrete modalità della condotta di guida in stato di alterazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la valutazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché viene meno la funzione stessa del ricorso per cassazione.
- Non sussiste nullità della sentenza quando la memoria difensiva sia stata ricevuta e il giudice di merito abbia comunque preso posizione sulle deduzioni difensive, anche con valutazioni di merito non sostituibili in cassazione.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante dell'aver provocato un incidente può essere desunta dalle concrete modalità della condotta e dal nesso tra perdita di controllo del veicolo e collisione, non essendo sufficiente una contestazione meramente astratta del coinvolgimento nel sinistro.
- Le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando il giudice abbia motivato valorizzando negativamente la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato.
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