Sentenza n. 917/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento del Comune sull’istanza di revisione dei prezzi contrattuali e sulla successiva diffida e messa in mora
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un’istanza del 23 dicembre 2024, reiterata con diffida del 26 settembre 2025, volta al riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022. La pretesa riguardava un appalto aggiudicato nel 2023, stipulato il 12 luglio 2023 ed eseguito nel 2024, con sospensioni dei lavori e pluralità di stati di avanzamento, nell’ambito della disciplina emergenziale introdotta per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia concernesse una pretesa patrimoniale relativa alla fase esecutiva del contratto e al quantum del corrispettivo, devoluta al giudice ordinario. In subordine, ha dedotto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato, durante il giudizio, una nota espressa di diniego, motivata dal previo accesso dell’appalto al Fondo per le opere indifferibili. L’impresa ha preso atto della nota, insistendo per una pronuncia sull’illegittimità dell’inerzia originaria e riservandosi di impugnare il diniego con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, applicando il principio della ragione più liquida. La nota comunale adottata durante il giudizio conteneva una presa di posizione definitiva sulla pretesa dell’impresa e negava il riconoscimento dell’adeguamento richiesto; essa non era quindi un atto meramente interlocutorio, endoprocedimentale o soprassessorio, ma aveva sostituito l’inerzia con una determinazione espressa, esaurendo l’oggetto tipico dell’azione avverso il silenzio. Il giudice ha precisato che l’adozione dell’atto espresso non comportava la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale dell’impresa non era stata soddisfatta: era venuta meno soltanto l’inerzia procedimentale. La mera riserva di proporre motivi aggiunti non impediva la declaratoria di improcedibilità, non essendo stata ritualmente instaurata nel giudizio una controversia sulla legittimità del diniego sopravvenuto. Quanto alle spese, il TAR ha escluso una chiara soccombenza virtuale: da un lato, il Comune aveva risposto solo dopo l’instaurazione del giudizio; dall’altro, risultavano obiettivamente controverse sia la giurisdizione, alla luce dell’orientamento richiamato sull’adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50/2022, sia la disciplina sostanziale applicabile, compresa l’incidenza dell’accesso al Fondo per le opere indifferibili. Le spese sono state pertanto integralmente compensate.
Norme richiamate
L’azione avverso il silenzio presuppone il permanere, al momento della decisione, dell’inerzia dell’amministrazione; l’adozione in corso di giudizio di un provvedimento espresso non meramente interlocutorio fa venir meno l’interesse alla decisione su tale azione.
art. 26, comma 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50
Costituiva la base normativa invocata dall’impresa per ottenere l’adeguamento dei prezzi contrattuali nell’appalto pubblico, ma la sentenza non ne esamina nel merito l’applicabilità.
art. 26 d.l. 17 maggio 2022, n. 50
La disciplina emergenziale sulla revisione e compensazione dei prezzi era al centro della controversia sostanziale, rimasta non decisa per l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e presuppone l’attuale inerzia dell’amministrazione rispetto all’istanza del privato.
- L’adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso e definitivo sulla richiesta del privato, anche se sfavorevole e indipendentemente dalla sua correttezza giuridica o dalla qualificazione formale, rende improcedibile l’azione avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza di un diniego non determina la cessazione della materia del contendere quando non soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, ma si limita a sostituire l’inerzia con una decisione espressa; in tal caso viene meno soltanto l’interesse alla specifica azione contro il silenzio.
- La mera riserva di proporre motivi aggiunti contro il provvedimento sopravvenuto non impedisce la declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, se il nuovo atto non è stato ritualmente impugnato nel giudizio.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la sopravvenuta improcedibilità, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale considerando la situazione esistente alla proposizione del ricorso e l’evoluzione successiva; la compensazione è giustificata quando non emerga una soccombenza virtuale univoca e la controversia presenti obiettiva complessità fattuale e giuridica.
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