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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13901/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta quindi ferma. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la qualificazione ex art. 648-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio, ma non vi è annullamento o riforma della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato con sentenza della Corte d'appello, ha impugnato la decisione deducendo un solo motivo: ha lamentato un vizio di motivazione sia sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648-bis c.p., sia sulla quantificazione ritenuta eccessiva della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo del tutto generico, poiché si limitava a deduzioni astratte senza indicare specifiche ragioni di diritto né concreti dati di fatto idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, la quale è stata ritenuta sufficiente, non illogica e adeguata nel confutare le difese.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La norma è richiamata come parametro della qualificazione giuridica contestata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sussunzione, limitandosi a ritenere inammissibile la censura perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale in modo meramente assertivo o astratto, senza specificare i passaggi logici censurati e senza indicare concreti dati di fatto e di diritto a sostegno della doglianza.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non può risolversi in una generica riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dal codice di rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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