Cassazione Civile, Ordinanza n. 14944/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso in via monitoria da una banca per il pagamento di somme asseritamente dovute in base a un contratto di mutuo con apertura di credito. La parte convenuta in opposizione ha sostenuto che il rapporto fosse, in tutto o in parte, simulato o comunque riferibile ad altra persona, deducendo un difetto di legittimazione passiva e chiedendo anche l’ammissione di prove orali e documentali per dimostrare l’accordo dissimulato e l’interposizione fittizia. In via subordinata ha domandato la ripetizione/indennizzo nei confronti di due terze chiamate ai sensi dell’art. 2041 c.c., sostenendo che le somme fossero state da esse ricevute senza causa. I motivi di ricorso in cassazione erano tre: il primo denunciava la non ammissione dell’interrogatorio formale e la mancata valorizzazione di documenti che, secondo la ricorrente, costituivano principio di prova scritta utile alla prova della simulazione; il secondo censurava il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la valutazione delle dichiarazioni rese da una terza chiamata; il terzo lamentava l’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso per difetto di specificità e violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., rilevando che i documenti e gli atti richiamati non erano stati riprodotti e localizzati in modo adeguato nel ricorso e che non era stata comunque censurata in modo idoneo la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo errata la decisione di merito che aveva escluso l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa solo perché proposta in via subordinata rispetto a domande contrattuali non accolte per difetto di prova. La Corte ha chiarito che la domanda ex art. 2041 c.c. era stata proposta non come azione alternativa contro la banca, ma come rimedio residuale nei confronti delle terze beneficiarie delle somme, rispetto alle quali non risultava esperibile un’azione tipica da parte della ricorrente. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla prova della simulazione e alla dedotta ammissibilità di mezzi istruttori per dimostrare l'accordo dissimulato
evocato come norma sulla prova contraria ai patti aggiunti o contrari al contenuto del documento
richiamato in tema di prova della simulazione e limiti alla prova testimoniale
richiamato per sostenere una pretesa violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte ricorda che la violazione si ha solo quando il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata
invocato per censurare la valutazione delle risultanze processuali e documentali
invocato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito
richiamato dalla ricorrente per sostenere una disciplina derogatoria in materia di forma scritta nei contratti bancari
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ne afferma la decisiva violazione per mancata riproduzione e localizzazione di atti e documenti rilevanti nel ricorso
richiamato in relazione alla simulazione e al profilo dell'interposizione fittizia
richiamato a sostegno della censura sulla legittimazione passiva e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la Corte ribadisce che l'azione generale di arricchimento è sussidiaria e proponibile solo in mancanza di un'azione tipica e in presenza di arricchimento, depauperamento e nesso causale
richiamato come norma che esprime il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento e il suo divieto se l'impoverito ha altro rimedio tipico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si fonda su atti e documenti del giudizio di merito deve rispettare rigorosamente l'art. 366, n. 6, c.p.c.: occorre riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante degli atti, indicarne la specifica collocazione nei fascicoli e chiarire se e quando siano stati prodotti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una generica critica alla valutazione del materiale probatorio; occorre indicare un vero errore di regola legale di giudizio o un utilizzo di prove non dedotte dalle parti o valutate in modo abnorme.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando la censura riguarda in realtà l'apprezzamento delle prove o la ritenuta insufficienza del materiale istruttorio.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è rimedio sussidiario: è proponibile solo se manca un'azione tipica, ossia un rimedio previsto da un contratto o dalla legge per la tutela del medesimo interesse, e se l'impoverimento dell'attore corrisponde all'arricchimento del convenuto con nesso causale.
- L'azione ex art. 2041 c.c. può essere proposta in via subordinata rispetto a un'azione contrattuale solo quando la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo, non quando sia stata proposta e respinta per semplice difetto di prova o sia stata poi abbandonata.
- Ai fini dell'azione di arricchimento non basta che il soggetto impoverito non riesca a ottenere tutela contro il debitore principale: ciò che rileva è l'assenza di un'azione tipica contro il soggetto effettivamente arricchito.
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